Nella Gazzetta ufficiale n.254 del 30 ottobre 2017, è stata pubblicata la l. n. 155/2017 recante la Delega al Governo per la riforma delle discipline dalla crisi di impresa e dell’insolvenza.
Sotto diversi profili, i principi e criteri direttivi contenuti nella legge, una volta attuati dai decreti legislativi, si rifletteranno anche sulla gestione e sulla sorte dei rapporti di lavoro e, prima ancora, sulla dinamiche sindacali nei casi crisi aziendale.
Si pensi, ad esempio, al sistema di allerta volto a favorire “…l’emersione anticipata della crisi …” (che, fra l’altro, vede anche gli Istituti previdenziali fra i creditori pubblici qualificati obbligati a concorrere a tale emersione), che verosimilmente susciterà l’attenzione e l’attivazione delle organizzazioni sindacali ove abbiano modo di venire a conoscenza della dichiarazione di prodromi di una crisi.
Più in generale, sono tanti i passaggi della normativa di delegazione che fanno pensare a possibili riflessi nelle aree delle relazioni sindacali e dei rapporti di lavoro (si pensi, solo per fare ad un altro esempio fra i tanti possibili, alle potenzialità del passaggio in cui si parla della possibilità dell’impresa debitrice di pervenire ad un “… accordo con il creditore pubblico qualificato …”: con tale previsione si dà spazio ad un decreto delegato di ampliamento degli spazi di intese sui debiti di carattere contributivo ?).
Fra le previsioni della delega in cui le normative lavoristiche e previdenziali sono menzionate espressamente, possono citarsi le seguenti:
a)fra i tanti principi generali a cui il legislatore delegato deve attenersi nel provvedere a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali rientra anche la necessità di “armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea …, e nella Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea” (art. 3, comma 1 lett.p.);
b) nella regolazione della procedura di vendita giudiziale, si prevede che “la disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo” (art. 7, comma 7).
Lavoro sì si ripropone di seguire i vari passaggi che porteranno al varo dei decreti legislativi, che si rifletteranno anche sulle discipline lavoristiche e previdenziali che nel corso degli ultimi anni hanno già registrato notevoli cambiamenti (si pensi all’abrogazione dell’art. 3 della l. n. 223/1991 su “Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali”; alla riforma generale del sistema degli ammortizzatori sociali dovuta al d.lgs. n. 148/2015, che in maniera ampia tratta della “crisi aziendale”; alla diffusione dei fondi bilaterali di solidarietà abilitati a gestire particolari forme di intervento anche in situazioni di difficoltà delle imprese).
Fonte: Parlamento