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Legge 9 ottobre 2023 n. 136 : Il DL Asset è convertito con nuove norme anti – delocalizzazione.


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 9 ottobre 2023 n. 136 è stato convertito il DL 10 agosto 2023 n. 104 recante “ disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici “ ( cd. DL Asset ) . [ Initiates file downloadIn allegato il testo coordinato ]

In sede di conversione sono state apportate numerose modifiche e integrazioni al testo originario del decreto e alle misure in esso previste riguardanti i settori più disparati. 

Si spazia da misure di contrasto alle pratiche anticoncorrenziali praticate sui prezzi dei biglietti dalle compagnie aeree, all’obbligo per i gestori aeroportuali di pubblicare i sussidi ricevuti dalle compagnie, al concorso straordinario indetto dai Comuni per l’assegnazione di nuove licenze taxi fino al 20% di quelle già rilasciate, alla proroga del superbonus 110 per edifici unifamiliari, alla rimodulazione dell’ importo dell’ imposta sugli extra-profitti bancari e alle modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo per l’utilizzo delle tecnologie critiche ( Golden Power ), oltre ha specifiche misure a sostegno del made in Italy e in aree di interesse strategico nazionale. 

In materia di lavoro e previdenza, due sono le novità di principale interesse. Queste riguardano : 

Delocalizzazioni ( Art. 8 )- Il Decreto estende da 5 a 10 anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’agevolazione pubblica, entro il quale una grande impresa è costretta a mantenere il proprio sito produttivo in Italia, pena la decadenza dei benefici ricevuti e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. 

La nuova norma si applica alle grandi impres, e individuate ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2023, che occupano un numero uguale o superiore a 250 persone oltre a conseguire un fatturata annuo superiore ai 50 milioni di euro o con un bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro. 

CIGS e piani di sviluppo strategico ( art. 12 quater ) - Con la Legge di conversione è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari di Cassa Integrazione Straordinaria nelle imprese del settore industriale rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all’ art. 4, c. 5, del DL 91/2017. 

Ai trattamenti riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, non si applicano le limitazioni riguardanti l’anzianità di effettivo lavoro e la durata delle ore di sospensione autorizzabili ( art. 1, c. 2 e art. 22, c. 4 del D.Lgs. 148/2015 ). 

Sino alla fine dell’anno, trattamenti di integrazione salariale straordinaria potranno pertanto essere riconosciuti anche a : 

  • lavoratori che, al momento della domanda non abbiano un’anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata, di almeno 30 giorni ; 
  • oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. 

Ricollocazione lavoratori ex-Alitalia ( art. 12 ) –Il Decreto prevede anche una serie di misure al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori ex Alitalia. 

Per consentire la realizzazione dei percorsi formativi finanziati da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive misure di politiche attive connesse ai trattamenti di integrazione salariale ex art. 10, c.1 del DL 146/2021 ( cd. Decreto Fiscale ), è previsto il prolungamento degli interventi anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario straordinario, per il periodo dal 1° gennaio – 31 ottobre 2024. 

Nello stesso periodo il Decreto prevede un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato con esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, escluso i premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.