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Legge 9 agosto 2023 n. 111 : Delega al Governo per la riforma fiscale.


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E' entrata in vigore il 29 agosto scorso la Legge 9 agosto 2023 n. 111 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.2023, recante " Delega al Governo per la revisione del sistema tributario ". L'Esecutivo, quindi, entro 24 mesi dovrà adottare i decreti legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.

Numerose sono le novità che in prospettiva verranno apportate dal provvedimento al sistema tributario nel suo complesso. 

Si parte dalla revisione e graduale riduzione dell’IRPEF – nel rispetto del principio della progressività e con l’obiettivo di transitare verso un’aliquota impositiva unica – attraverso il riordino, tra gli altri, degli scaglioni di reddito e con particolare riguardo alla composizione dei nuclei familiari dove siano presenti persone con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli ( art. 5 ). 

In proposito, si ricorda che le aliquote dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, così come in vigore dal 2022 (la modifica è stata operata dalla legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 2, lettera a) ), sono le seguenti:

  • 23% sull’intero importo per i redditi fino a 15.000 euro;
  • 25% sui redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
  • 35% sui redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
  • 43% sui redditi superiori a 50.001 euro. 

In un primo momento l’obbiettivo sarà quello di ridurre le aliquote da quattro a tre. 

Con riferimento alle agevolazioni per i lavoratori dipendenti sul fronte delle tredicesime e degli straordinari, la riforma fiscale contempla “l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia nonché sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità”. 

Mentre per quanto riguarda le modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, si prevede “una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto”. 

Viene confermata, inoltre, la riduzione dell’aliquota IRES a carico di imprese, enti e società nel caso in cui sia impiegata in investimenti, soprattutto qualificati, o anche in nuove assunzioni (art. 6), nonché il graduale superamento dell’IRAP (art. 8). 

La legge n. 111/2023, poi, opera una razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di renderla aderente ai criteri posti dalla normativa europea (art. 7). Tra le altre novità di particolare rilevanza introdotte dalla Delega, anche l’introduzione di misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo di cui al titolo III del D.Lgs. n. 148/2015. 

In particolare, gli effetti premiali connessi all’adesione al regime da parte dei contribuenti verranno potenziati, tra gli altri, attraverso l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente (art. 17). 

Fonte: Gazzetta Ufficiale