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Legge 3 luglio 2023 n. 85 : In Gazzetta la conversione del Decreto Lavoro


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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. DL Lavoro ) recante " misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro ". [TESTO COORDINATO

Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche al testo del Decreto riguardanti, in modo particolare, i contratti a termine, la somministrazione di lavoro, lo stralcio dei debiti contributivi per artigiani, commercianti, agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all’INPS , l’introduzione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale, il ritocco dell’assegno di inclusione, lo smart working, il rifinanziamento del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, una piccola modifica alla norma che prevede semplificazioni al decreto “Trasparenza”, nonché modifiche alle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. 

Contratti a termine e somministrazione – I commi da 1 a 1-ter dell’art. 24 hanno modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali. Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata : 

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori. 

Le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali - come già previsto per le proroghe - qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 

La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato ; soggetti in mobilità ; disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. ( UE ) n. 651/2014. 

Lavoro agile – Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. 

Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. 

Dall’art. 42, comma 3-bis vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per : 

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente. 

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. 

Contratto di espansione – Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa nella misura di 20 milioni di euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata , a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023. 

Stralcio dei debiti contributivi - Al fine di tutelare le posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e dei professionisti iscritti alla Gestione Separata, vengono introdotte all’art. 23-bis nuove disposizioni per la ricostituzione delle posizioni contributive decurtate dei contributi oggetto di stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’ ex Equitalia dal 2000 al 2015. Modalità e tempi di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall’ INPS. 

Semplificazioni degli obblighi informativi – L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza. Attraverso modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie. In sede di conversione, con una modifica alla lett. a) , è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “ modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato “ rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Incentivo all’occupazione giovanile – L’ art. 27 del decreto prevede, per i datori di lavoro che ne facciano domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età , e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. Vista la grande appetibilità dell ‘agevolazione, durante l’iter di conversione sono stati modificati i commi 3 e 5-bis con lo stanziamento di nuove risorse per il triennio 2023 – 2026. 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Modifiche marginali sono state apportate alla lett. c) dell’art 14 recante modifiche alla disciplina in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito alla previsione secondo cui, in occasione della visita medica preventiva, il medico competente è tenuto a richiedere al lavoratore l’esibizione della copia della cartella sanitaria e di rischi rilasciata dal precedente datore di lavoro, è stato precisato che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui la cartella sia oggettivamente non reperibile. Con l’aggiunta della lett. h-bis) viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro tra i titoli di studio che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. 

Fondo vittime di gravi infortuni sul lavoro – In sede di conversione è stato inserito l’art. 18-bis con cui è stato disposto un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro nella misura di 5 milioni di euro.

Pensione anticipata giornalisti – L’ art. 25-bis incrementa i limiti di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti di aziende editrici di giornali quotidiani , periodici e di agenzia di stampa a diffusione nazionale con una corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. 

Clausole sociali call center – Novità sono previste anche in merito all’applicazione delle clausole sociali per il personale impiegato nei contact center per la gestione di attività di maggior tutela relative al mercato elettrico, nell’ambito delle procedure competitive per l’affidamento del Servizio a tutele graduali. L’articolo 36-ter dispone l’obbligo di applicazione della clausola sociale all’interno degli schemi delle procedure competitive previste per l’affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della L. n. 11/2016, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. 

Formazione finanziata per le imprese armatoriali – Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto il comma 1-bis all’art 30 che, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo, istituisce uno Fondo destinato all’erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento a determinate figure professionali. I contributi sono assegnati alle imprese armatoriali qualora si proceda all’assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato.

Prestazioni occasionali - Con l’art. 37 sono state apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In particolare, per gli utilizzatori che operano in tali settori :

  • è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Con l’inserimento delle lett. a-bis) e b-bis) si è optato per un’ulteriore semplificazione delle modalità di acquisto e utilizzo delle prestazioni mediante “ Libretto Famiglia “ prevedendo la possibilità che il libretto venga acquistato presso le rivendite di generi di monopolio. 

Bonus turismo - Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, l’art. 39-bis introdotto in sede di conversione ha istituito il “bonus turismo”. L’incentivo, nello specifico, è riconosciuto, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore di lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali e consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi. Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 euro. Il trattamento integrativo speciale sarà riconosciuto dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l'istituto della compensazione ( art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ). Le risorse stanziate per la misura ammontano a 54,7 milioni di euro per l'anno 2023.

Misure di inclusione sociale e lavorativa – Il DL Lavoro ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, denominata “Assegno di inclusione”. La Legge di conversione ha apportato una serie di modifiche tra le quali si segnala l’allargamento della platea dei potenziali beneficiari ai nuclei familiari in cui siano presenti soggetti in condizione di svantaggio , inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Quest’ultimi si aggiungono ai nuclei comprendenti una persona disabile, un minorenne o un over 60 (art. 2).

In merito alle offerte di lavoro rivolte ai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, è stato precisato che in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, l’offerta di lavoro non può essere rifiutata qualora il luogo di lavoro si trovi a non più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, con riferimento ad offerte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stata introdotta una deroga per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 14 anni, per cui è possibile rifiutare l’offerta di lavoro se il luogo di lavoro si trovi a più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; in caso contrario, l’offerta di lavoro deve essere accettata ( art. 9, c. 1-bis ).

Durante l’iter di conversione non hanno subito variazioni le disposizioni che riguardano :

Rifinanziamento del Fondo nuove competenze – Grazie ad una riallocazione delle risorse del Piano Nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, il Decreto ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo nuove Competenze. Per far fronte alla transizione digitale e ecologica, anche nel 2023 potranno essere sottoscritte e finanziate intese collettive volte a favorire l’aggiornamento delle professionalità dell’organico aziendale ( art. 19 ). 

Maggiorazione AUU – Il decreto è intervenuto sulla disciplina dell’ Assegno Unico Universale inserendo nel novero dei soggetti che possono beneficiare della maggiorazione il genitore unico ove l’altro risulti deceduto. La maggiorazione decorre dal 1° giugno 2023 per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento ( art. 22 ). 

Sanzioni per omesso versamento delle ritenute – Modifiche sono state apportate alla disciplina delle sanzioni amministrative per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in ipotesi di omissione di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. La sanzione “da euro 10.000 a euro 50.000” viene sostituita “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso” con un’evidente mitigazione dell’impianto sanzionatorio. Inoltre, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal primo gennaio 2023, gli estremi devono essere notificati, in deroga alla disciplina ordinaria, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione ( art. 23 ). 

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità – Con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni , è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, ai sensi della L. 68/99. Il contributo è riconosciuto in favore di Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto (art. 28) .

CIGS in deroga per crisi e riorganizzazione aziendale - A favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi e riorganizzazione aziendale e che, per cause non imputabili al datore di lavoro, non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, è stato previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa autorizzare, in deroga ai limiti di durata ordinari, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Per tale periodo di cassa, in continuità con le tutele già autorizzate, non trovano applicazione gli oneri di consultazione sindacale e di presentazione della domanda di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015 ( art. 30 ). 

Lavoro marittimo - Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari sono state consentite deroghe al DL 457/97. In particolare per un periodo non superiore a 3 mesi viene riconosciuta la possibilità di imbarcare personale non comunitario e di definire la composizione degli equipaggi mediante accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativi a livello nazionale ( art. 36 ). 

Riduzione del cuneo fiscale – Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è stato incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. Per effetto dell’incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro. ( art. 39 )

Detassazione Fringe benefit 2023 – Come misura di sostengo alle famiglie è prevista una nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 € o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 ( art.40 ).

a cura di Fieldfisher