Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" [TESTO COORDINATO]. Di seguito una prima analisi delle novità apportate:
Convenzioni per il collocamento obbligatorio dei disabili – Con le modifiche apportate in sede di conversione, il DL Sicurezza amplia la possibilità di ricorso alle convenzioni per l’inserimento dei lavoratori disabili. In particolare :
1. Viene elevato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili ;
2. E’ previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione ;
3. Viene specificato che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione;
4. Vengono inclusi anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.
Imprese turistico-recettive : formazione entro 30 giorni - La legge di conversione ha inserito l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. In considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico ,devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Parente a crediti – La Legge di conversione ritocca alcuni aspetti procedurali della disciplina della patente a crediti precisando che :
1. per le violazioni relative al lavoro irregolare ( numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis ), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza;
2. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva in merito all’ istaurazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti (numero 21 dell’Allegato I-bis) , comporta una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione anziché 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero come previsto dalla legislazione previgente ;
3. nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali
Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che non hanno subito modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:
Premialità alle imprese virtuose - L' INAIL è autorizzata, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità - L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. Viene previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.
Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto - E' previsto che, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato per l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Istituzione del badge di cantiere - Le imprese operanti in specifici settori sono obbligate a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro - L' Ispettorato è autorizzato, per il triennio 2026-2028, ad assumere a tempo indeterminato attraverso concorsi su base regionale, 300 ispettori (famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza). Incrementa la dotazione organica del Comando Carabinieri tutela lavoro di complessive 100 unità.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione - L' INAIL, previo accordo con il Ministero del Lavoro, a decorrere dall’anno 2026, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento al RLS, è previsto che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell’attività svolta. Inoltre, è previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione previste da D.Lgs. n. 81/2008 vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL. Entro il 31 dicembre 2026, verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione - Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali), entro 90 giorni dalla data odierna, verranno individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro - Inserisce gli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL. Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non potranno prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. A ulteriore sostegno dei titolari della rendita a superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali è riconosciuta una borsa di studio (esente da ogni imposizione fiscale) di importo pari a 3mila euro annui qualora riconosciute ad alunni delle scuole primarie e a studenti delle scuole secondarie di primo; 5mila euro annui per studenti di scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP; di 7mila euro per ogni anno di frequenza in caso di studenti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.
Agevolazioni occupazionali solo se le ricerche di personale avvengono attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa. Dal primo aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, dal primo aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro potranno essere effettuate (dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati) anche tramite il SIISL. Dalla stessa data, le Agenzie per il Lavoro dovranno pubblicareì sul SIISL tutte le posizioni che gestiscono e possano accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali, adotterà , entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute - Vengono apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva, e a valere sulle risorse allo scopo destinate, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
Consultazioni gratuita delle norme UNI - Trova conferma nella legge di conversione anche la disposizione che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la promozione della stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.
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