Gazzetta Ufficiale

Stampa

Legge 27 febbraio 2026 n. 26 : in Gazzetta la conversione del DL Milleproroghe


icona

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del  febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 ( DL Milleproroghe ), recante “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “. [TESTO COORDINATO]

Tra le novità contemplate dal provvedimento il differimento degli esoneri contributivi riconosciuti dal DL 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) ai datori di lavoro privato che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani) ; lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).  

In sede di conversione il Legislatore non si è limitato al solo differimento dei termini, introducendo modifiche sostanziali  all’ arco temporale entro il quale devono essere realizzate le assunzioni e alle quote di contribuzione agevolabili a partire dal 1° gennaio 2026.

Bonus giovani - Viene  prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto all’art. 22 del D.L. 60/2024.

L’agevolazione trova applicazione sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025. La Legge di conversione dispone la riduzione al 70 per cento della quota di contribuzione agevolabile per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data.

La misura per le assunzioni 2026 può però essere  incrementata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedente (si veda la circolare INPS 90 del 12.05.2025), al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e in misura ponderata per i contratto part time.  

Rimane fermo che l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile (per ciascun lavoratore), elevabile a 650 euro 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. A queste Regioni, e per le sole assunzioni realizzate a partire dal 31 dicembre 2025,  la Legge di conversione del  Milleproroghe 2026 prevede l’aggiunta nell’elenco di Marche e Umbria. Per l’operatività dell’agevolazione maggiorata resta necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 22, c. 8, del D.L. 60/2024.  

Bonus donne – Del terzetto di agevolazioni del DL Coesione, l’unica a non subire particolari modifiche, è l’esonero contributivo dedicato alle donne svantaggiate di cui all’articolo 23 del D.L. n. 60/2024.  

La Legge di conversione proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale previsto dalla normativa vigente. 

L’ esonero, per una durata massima di 24 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro che conseguono un incremento occupazionale netto con l’assunzione di :

1.      donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ;

2.      donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea ;

3.      donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro.

L’esonero contributivo totale, subordinato anch’esso all’ autorizzazione della Commissione UE,  è concesso nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Bonus ZES – Al pari del Bonus giovani, anche l’ agevolazione per le Zone Economiche Speciali riceve un restyling sia per quanto riguarda il regime delle decorrenze delle assunzioni, sia per la quota di contribuzione agevolabile. 

Viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati, con organici fino a 10 dipendenti, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna ) alle quali si aggiungono Marche e Umbria.

L’ esonero contributivo può essere riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, fermo restando gli altri requisiti previsti dal Decreto Coesione, ossia che l’assunzione deve riguardare soggetti che over 35 anni e che sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione, e che il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Così come previsto per il Bonus giovani, anche per il Bonus ZES, per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Se non viene riscontrato tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.

Anche in questo caso, l’operatività dell’ esonero è subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea.