Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la legge 23 settembre 2025 n. 132 recante “ Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
La legge sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, conta 28 articoli volti nel loro complesso ad introdurre una normativa nazionale che definisca, conformemente al Reg. ( UE ) 2024/1689, un sistema di principi di governance, e misure specifiche adatte al contesto italiano, per mitigare i rischi connessi e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale quale strumento di crescita e competitività del sistema economico nazionale. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, dei decreti attuativi per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale.
Il provvedimento tocca svariati temi dalla sanità alla giustizia, dalla cybersicurezza ai diritti d’autore insieme a misure per la formazione nelle scuole e università per il potenziamento delle competenze necessarie per un impiego delle nuove tecnologie corretto, trasparente e responsabile.
In materia di lavoro sono da segnalare i seguenti articoli :
Art. 11. Disposizioni sull’ uso dell’ intelligenza artificiale in materia di lavoro.
1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Art. 12. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Disposizioni in materia di professioni intellettuali.
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Art. 24. Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
L’articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale. Nell’esercizio della delega, il Governo è chiamato, tra l’altro, a prevedere:
• strumenti anche cautelari finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente con intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
• una o più autonome fattispecie di reato dolose o colpose di omessa adozione o omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
• nei casi di responsabilità civile, strumenti di tutela del danneggiato, anche processuali con regolamentazione dell’onere della prova, in relazione alla classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi.
Art. 26. Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali.
La Legge 23 settembre 2025 n. 132 interviene modificando l' articolo 61, primo comma, del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, con un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Viene introdotta una nuova fattispecie di reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale prevista all’art. 612-quater del codice penale. Chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Sono, inoltre, apportate modifiche alla disciplina dei reati di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, prevedendo aggravamenti della pena quando il fatto è commesso mediante l’impiego di intelligenza artificiale.
WST Law & Tax