Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “ Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. “
Il provvedimento, in vigore dal 18 dicembre, è composto da 74 articoli suddivisi in quattro titoli con disposizioni di ampia portata che toccano diversi ambiti. Per quanto riguarda la materia lavoro, la Legge dispone:
Autotutela ( art. 1 ) - La riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Semplificazioni in materia di immigrazione ( art. 4 ) – Vengono semplificate le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari, dettate dal Testo unico sull'immigrazione. Aggiornati i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato e gli obblighi relativi allo scambio documentale tra datore di lavoro e sportello unico dell’ immigrazione propedeutici al rilascio del nullaosta. Viene ridotto, inoltre, da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Guide alpine ( art. 10 ) – La Legge reca semplificazioni per la disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante l’ ordinamento della professione.
Comparto turistico recettivo ( art. 12 ) – Viene integrazione la disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo.
Rilascio di nulla osta al lavoro ( art. 20 ) – Intervenendo sul TU sull’ immigrazione, viene riconosciuto alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un ruolo attivo nelle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. Queste potranno effettuare la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, funzione in precedenza riservata all'Ispettorato nazionale del lavoro. Le istanze inoltrate dalle strutture territoriali saranno escluse dall’ asseverazioni al pari di quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Semplificazioni per lavoratori altamente qualificati ( art. 21 ) – Le modifiche apportate riducono da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE).
Dipendenti in cassa integrazione, nuovi obblighi comunicativi ( art. 22 ) – Non proprio una semplificazioni è l’introduzione del nuovo obbligo per il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa. A differenza dell’ analogo obbligo di comunicazione all’ INPS, sanzionato con la decadenza dall’ integrazione salariale in caso di mancata osservanza, l’ obbligo di comunicazione al datore di lavoro non è assistito da una specifica sanzione ma resta funzionale ad una migliore organizzazione di percorsi di formazione e riqualificazione tipicamente spesso connessi agli ammortizzatori sociali.
Lavoro occasionale in agricoltura ( art. 23 ) - In materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023. Secondo la detta disciplina le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione, quali : disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali; pensionati; giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi; - detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà. Con il venir meno di uno dei requisiti soggettivi si ha la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
WST Law & Tax
