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Legge 15 dicembre 2023, n. 191 : Il DL Anticipi è convertito in legge


È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili- [TESTO COORDINATO].

Anticipo del conguaglio della perequazione 2023 (art. 1) - Al fine di contrastare gli effetti dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto dei pensionati, l’articolo 1 prevede, in via eccezionale, l’anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, consistente in un incremento di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2022 aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023. 

Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite ( art. 2 ) - Prorogata al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica. 

Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti ( art. 3, c. 3-bis ) – Introdotto in sede di conversione il comma 3-bis dell’articolo 3 che , sostituendo il primo periodo dell’ articolo 51, comma 4, lettera b), TUIR, modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti. Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2023. 

Rottamazione quater ( art. 4-bis ) - Con l’articolo 4-bis, introdotto in sede di conversione, riapre i termini per il pagamento delle prime due rate della rottamazione quater (pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute). Per i soggetti che hanno trasmesso entro lo scorso 30 giugno 2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. 

Riversamento del credito d’imposta R&S ( art. 5 ) - L’articolo 5, modificato in sede di conversione, rinvia il termine entro il quale le imprese possono regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. A seguito della proroga, il termine di adesione alla procedura di riversamento viene differito dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024. 

Contributo straordinario aziende energetiche ( art. 6 ) - L’articolo 6 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà previsto dai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) a carico dei soggetti che esercitano le attività di importazione, produzione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, se da tali attività è derivato almeno il 75% dei ricavi nell’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023.

Eliminazione del requisito dell’unicità per i PIR ( art. 8-quinquies ) – Con la riscrittura dell’art. 1, comma 112, della Legge n. 232/2016. 

Lavoro sportivo ( art. 16, c.2-bis e 3-bis ) - Il comma 2 bis dell’articolo 16 proroga diverso termini previsti dal D.Lgs. n. 36/2021, per l’adeguamento degli statuti di associazioni e società sportive ; comunicazioni obbligatorie per nuove assunzioni. Con il comma 3-bis viene fornita l’interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 33 del D.lgs. n. 36/2021, prevedendo che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si interpretino nel senso che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, per le tutele della malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI. 

Indennità part-time ciclico verticale ( art.18) – La norma chiarisce che l'indennità una tantum deve intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. 

Proroga smart working nel settore privato ( art. 18-bis ) - Con l’articolo 18 bis si proroga di tre mesi, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i fragili del privato. 

Il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore. Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

I lavoratori fragili sono invece quelli maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 per l’età o l’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, da comorbilità, a condizione che la condizione venga certificata dal medico. 

Nessuna proroga è invece prevista per il diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili, cioè affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico. Per tali soggetti, quindi, il diritto allo smart working scade al 31 dicembre 2023. 

Proroga scadenze fiscali alluvione Toscana ( art. 21-bis ) – Con la conversione è stata prevista la proroga dei versamenti relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. In particolare, all’articolo 21 bis viene stabilito che i soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni riportati nell'allegato approvato dall’emendamento, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Fonte : Gazzetta Ufficiale