E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025 n. 131, recante “ Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane “.
Nel complesso la Legge stanzia 200 milioni di euro all’ anno per il triennio 2025 – 2027 per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il provvedimento mira a favorire il popolamento delle zone montane, incentivare investimenti locali, sostenere i servizi essenziali e stimolare il ritorno o la permanenza di giovani, professionisti e imprese. Vengono ridefiniti i criteri di classificazione dei comuni montani, con l’introduzione di nuove misure agevolative :
- Sgravio contributivo totale per le imprese che adottano lo smart working ;
- Nuovi crediti di imposta per personale sanitario e scolastico ; agricoltori nonché per giovani imprenditori ;
- Tax credit per acquisto e ristrutturazione prima casa ;
- Bonus natalità.
Agevolazioni smart working ( art. 26 ) - Al fine di agevolare il ripopolamento delle zone montane, alle aziende è riconosciuto uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore di ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.
L'agevolazione consiste, per gli anni 2026-2027, nell'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Per le annualità 2028 e 2029, l'agevolazione è ridotta del 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, anche in questo caso riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20% nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione inoltre:
- non è cumulabile con l’agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, c. 45, L. 220/2010);
- si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis.
La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’agevolazione è affidata ad un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge mentre ad un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni spetta il compito di stabilire i criteri per la classificazione dei comuni montani.
Agevolazioni per personale sanitario ( art. 6 e 7 ) - Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. Anche i Contratti Collettivi Nazionali di settore dovranno valorizzare tali attività affinché l'esecuzione delle stesse rappresentino un vantaggio al momento dell'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi.
Previsto, inoltre, un credito d’imposta per la locazione o l’acquisto di immobili, fino a un massimo di 2.500 euro annui per persona, elevabile a 3.500 euro in comuni con minoranze linguistiche storiche, per il personale scolastico che presta servizio nei comuni montani.
Il requisito essenziale è quello di prestare servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuare servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
Anche in questo caso, l’operatività della misura è subordinata all’ adozione di un decreto del Ministero della Salute atteso entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della Legge.
Agevolazioni personale scolastico ( art. 7 ) – Analogo il credito d’imposta riconosciuto personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, o lo acquisti con finanziamento ipotecario o fondiario, per fini di servizio in uno dei comuni individuati dalla legge o in un comune limitrofo.
Analoga anche la misura che prevede un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie.
Incentivi per giovani imprenditori ( art. 25 ) - Le piccole e microimprese avviate da giovani sotto i 41 anni nei comuni montani potranno beneficiare di un credito d’imposta pari alla differenza tra imposta ordinaria e imposta ridotta al 15%, fino a un massimo di 100mila euro per beneficiario, elevato a 150mila euro per comuni con minoranze linguistiche storiche. L’agevolazione è valida per l’anno di avvio dell’attività e i due successivi e richiede lo svolgimento dell’attività per almeno otto mesi, anche non continuativi.
Gli incentivi sono riconosciuti nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’ anno 2025 ed è soggetta al rispetto dei limiti fissati dal regime “ De minimis “. La Legge rimanda ad un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la determinazione dei criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta.
Bonus natalità ( art. 29 ) - In via strutturale a partire dal 2025, nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, viene riconosciuto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe comunale successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il bonus, erogato entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, non incide sulle erogazioni relative all’ assegno unico universale. Importo, criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio sono determinati con decreto interministeriale.
Tax credit acquisto e ristrutturazione prima casa ( art. 27 ) - A decorrere dal 20 settembre 2025, le persone fisiche che non abbiano compiuto 41 anni nell’anno in cui accendono un mutuo possano beneficiare di un’agevolazione fiscale per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione principale situata nei comuni montani classificati.
Il beneficio copre gli interessi passivi del finanziamento ipotecario o fondiario, riconosciuti come credito d’imposta per cinque periodi d’imposta consecutivi, compreso quello in cui viene acceso il mutuo. Il tetto complessivo di spesa è fissato a 16 milioni di euro annui a partire dal 2025. Restano esclusi gli immobili di lusso, come ville, castelli o abitazioni di particolare pregio storico e artistico rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste per il personale della sanità e delle scuole di montagna, né con la detrazione ordinaria sugli interessi passivi dei mutui prima casa. Le modalità di concessione, i criteri operativi e i controlli saranno definiti con un apposito decreto ministeriale.
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