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Legge 1 dicembre 2025 n 179 : La conversione in legge del DL Immigrazione. Norme più snelle per i datori di lavoro.


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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279/2025,  è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2025, n. 179 di conversione, con modificazioni, del DL 3 ottobre 2025, n. 146 recante “ Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio “.  [TESTO COORDINATO]

La pubblicazione segna un ulteriore passo nella strategia governativa di gestione dei flussi migratori. Le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto mirano a razionalizzare le procedure di ingresso e contrastare le pratiche elusive, puntando su due direttrici principali: la semplificazione amministrativa per le imprese e l'inasprimento dei controlli preventivi affidati all’ Ispettorato del Lavoro.

Nuovi termini per nulla osta e stipula del contratto -  Una delle criticità operative maggiormente segnalate dalle associazioni datoriali riguardava i tempi esigui per la formalizzazione dell'assunzione una volta che il lavoratore straniero aveva fatto ingresso in Italia.

A tal fine viene esteso da 7 a 15 giorni il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. Il termine decorre dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Parimenti, anche il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore straniero sono tenuti a sottoscrivere il contratto di soggiorno viene elevato da 8 a 15 giorni decorrenti dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio italiano.

In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, lo straniero, in mancanza di risposte ostative della Questura, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Precompilata e limiti numerici alle richieste - Diviene strutturale la procedura di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno, e ogni datore di lavoro, come utente privato, potrà presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato.

Ruolo delle associazioni datoriali e intermediari – Al contempo viene consolidata la possibilità per organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili di gestire la procedura amministrativa.

Quote massime – Il limite numerico annuale  di tre richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro va incontro a una deroga quando le istanze sono presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i professionisti abilitati. Con le modifiche apportate in sede di conversione del DL 146/2025, la deroga opera anche nel caso in cui le domande siano  presentate tramite le agenzie di somministrazione.  In ogni caso, la deroga è permessa a condizione che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati dal datore di lavoro

Verifiche preventive dell’ Ispettorato - La Legge 179/2025 sposta il baricentro dei controlli dalla fase successiva a quella preventiva. L'INL è ora chiamato a effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro anche in via anticipata sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell ‘Interno. Il controllo, incentrato anche sulla congruenza  tra la capacità economica, volume d’affari e numero di richieste presentate, mira anche al contrasto di pratiche elusive di soggetti economici responsabili dell'inoltro massivo di richieste in assenza dei necessari requisiti strutturali e fabbisogno di manodopera.

Ingressi fuori quota – La legge di conversione introduce la possibilità di destinare ingressi fuori quota  per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza  ad anziani, disabili e bambini dalla nascita fino a 6 anni di età. In favore degli stranieri che hanno completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine, viene esteso in via sperimentale fino al 31.12.2027 da 6 a 12 mesi il termine per la domanda di visto, finalizzata all’ingresso e soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote senza che venga prevista la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Inoltre i termini di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare sono elevati a 150 giorni dalla richiesta. 

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