Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2025, n. 180 è stata pubblicata la legge 1° agosto 2025, n. 113, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi” ( CD. Decreto Comparti Produttivi ). [TESTO COORDINATO]
Con la conversione sono state confermate le disposizioni volte a garantire la continuità produttiva dell'ex-ILVA e del suo indotto, le modifiche alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria, l’ esonero dal versamento del contributo addizionale della cassa integrazione per imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, nonché alcune misure in tema di ammortizzatori sociali e a sostegno del reddito per favorire la gestione di altre crisi industriali complesse a partire dal settore della moda.
Tra le novità apportate durante l’iter di conversione previste nuove tutele per lavoratori e imprese nelle emergenze climatiche e interventi straordinari in materia di assegno di inclusione.
ILVA S.p.a. : misure di sostegno - Riguardo le misure specifiche per l'ex-ILVA è prevista l'erogazione di uno o più finanziamenti per un massimo di 200 milioni di euro in favore di ILVA in amministrazione straordinaria, al fine di garantirne la prosecuzione dell'attività e la messa in sicurezza gli impianti. Tali finanziamenti potranno essere utilizzati dalla stessa ILVA o essere trasferiti ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e dovranno essere restituiti entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni. [Art. 1]
Per favorire gli investimenti nelle aree industriali ex-ILVA, viene riconosciuta a eventuali investitori la possibilità di richiedere e beneficiare della procedura accelerata e semplificata relativa ai “programmi di investimento di interesse strategico nazionale" (art. 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104), con la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la tempestiva realizzazione del programma e un procedimento in deroga di autorizzazione unica. Tale procedura troverebbe applicazione per gli investimenti superiori a 50 milioni di euro relativi non solo alle aree ex-ILVA, ma anche alle aree esterne ad essa, purché si tratti di investimenti correlati alla funzionalità dello stabilimento. [Art. 3]
Sono previsti , inoltre, disposizioni sulla realizzazione degli interventi per avviare il processo di decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e, più in generale, per supportare la transizione energetica ed ecologica del settore siderurgico. A tal fine, si riconosce alla società DRI d'Italia – partecipata al 100% da Invitalia e istituita allo scopo di progettare, costruire e gestire gli impianti – la possibilità di consentire sin da subito la partecipazione di soci privati, al fine di incrementare il capitale sociale attualmente disponibile (pari a un miliardo di euro) per la realizzazione di tali obiettivi. Viene, inoltre, eliminato dal decreto con il quale veniva autorizzata la costituzione della società DRI d'Italia (decreto-legge n. 142/2019), ogni vincolo di impiego delle risorse finanziarie ad essa assegnate connesso alla realizzazione di impianti di preridotto alimentati a idrogeno, con la possibilità dunque di utilizzare tali risorse anche per la costruzione di impianti di preridotto alimentati a gas. [Art. 2]
Di più ampio respiro l'intervento a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (tra i quali rientrano gli stabilimenti dell'ex-ILVA), col quale si autorizzano, anche per l'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano allo svincolo di quote di avanzo di amministrazione derivanti da trasferimenti statali. Le risorse svincolate potranno essere utilizzate ai fini del pagamento dei crediti delle imprese dell'indotto che hanno garantito la continuità aziendale degli impianti di interesse strategico nazionale. [Art. 4]
Modifiche all'amministrazione straordinaria - Una misura di carattere generale – che potrebbe, tuttavia, avere effetti sulla vicenda dell'ex-ILVA qualora il piano industriale del futuro acquirente del complesso aziendale non venisse rispettato – è la norma che modifica la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Al riguardo si prevede che nel caso in cui il Commissario straordinario di tali imprese promuova l'azione di risoluzione del contratto di vendita dei complessi aziendali, l'acquirente stesso possa cedere il contratto di acquisto (anche in deroga all'obbligo vigente di proseguire per almeno 2 anni le attività imprenditoriali e di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita) ad altra impresa, anche in controllo pubblico. Tale cessione potrà avvenire però solo nel caso in cui sia presentata una proposta irrevocabile di acquisto con documentata garanzia di subentro in tutti gli obblighi previsti dal piano industriale, nonché negli obblighi di continuità e occupazionali per il biennio successivo, per un corrispettivo non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione. Se l'acquirente rifiuta l'offerta il Commissario straordinario può richiedere i danni derivanti dalla mancata accettazione. [Art. 5]
Aree di crisi industriale complessa - Quanto alle misure più generali applicabili alle imprese che operano in un'area di crisi industriale complessa, si prevede l'esonero per il 2025 dal pagamento del contributo addizionale previsto all' art. 5, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 a carico del datore di lavoro che si avvale della CIGS , salvo che sia avviata una procedura di licenziamento collettivo. [Art. 6]
Viene, inoltre, estesa la cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 fino alla fine del 2027, previa stipula in sede governativa di un accordo diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione, con innalzamento della percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro al 100
Il provvedimento amplia, inoltre, la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi [Art. 8] attraverso la previsione :
i) la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale;
ii) la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di :
· rifiuto o di frequenza irregolare di un corso di formazione/riqualificazione svolti in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o, comunque, raggiungibile con mezzi pubblici entro 80 minuti ;
· nel caso di rifiuto dell'offerta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Filiera produttiva della moda - Con specifico riguardo al settore della moda, viene disposta l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda. Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie [art. 10].
Tutele per emergenze climatiche – In sede di conversione è stata introdotta la norma in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Sebbene norme di questo genere vengano riproposte di anno in anno e non dovrebbero avere più un carattere emergenziale, la disposizione ha carattere transitorio. Nello specifico, la disposizione prevede che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi vengano computati ai fini della determinazione del limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla vigente normativa in 52 settimane nel biennio mobile. Alle imprese che presentano richiesta di integrazione salariale si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto all’art. 13, c. 3, del D.Lgs. n. 148/2015.
Si prevede poi che il trattamento di CISOA di cui all' art. 8 della legge n. 457/1972, concesso nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Anche in questo caso, le integrazioni al reddito di non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all' art. 8 della legge n. 457/1972). [Art. 10-bis]
Bonus assegno di inclusione – In via eccezionale per il 2025, la Legge di conversione ha introdotto un contributo aggiuntivo una tantum di 500 euro per le famiglie beneficiarie dell'Assegno di Inclusione che, dopo 18 mesi di fruizione, si vedono sospeso il contributo mensile come previsto dall’ art. 3 del DL. 48/2023. Si tratta di un mese di sospensione trascorso il quale il nucleo familiare può rinnovare la domanda per il sostegno al reddito. L’ importo è erogato con la prima mensilità del rinnovo. [Art. 10-ter]
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