Nella Gazzetta odierna è stato pubblicata la Legge 9 dicembre 2024 n. 187 di conversione del DL 11 ottobre 2024 n. 145 recante “ Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.” ( cd. DL Immigrazione ) .
Il decreto ha semplificato le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre firma digitale ai permessi. Nella gestione dei flussi il decreto, e ora la legge di conversione, rafforza le tutele per le vittime di caporalato ; tratta e sfruttamento lavorativo.
Inasprite le sanzioni per somministrazione ; appalto e distacco illeciti ( art. 10 ) - Oltre alla protezione legale e l’inclusione sociale e lavorativa per i soggetti più vulnerabili, è previsto un inasprimento generalizzato delle sanzioni di carattere penale per l’utilizzo illegittimo della somministrazione di lavoro, dell’appalto di opere e servizi, del distacco di personale.
Già oggetto di ri-penalizzazione con il DL 2 marzo 2024 n. 19, la Legge di conversione porta il limite massimo delle ammenda per le fattispecie previste all’ art. 18, c. 5-quinquies del D.Lgs. n. 276/2003 a 60.000 € prefigurando una sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro o di somministrazione in alternativa alla pena ben più grave dell’arresto ( Somministrazione, appalto e distacco illeciti. Incrementato il limite massimo delle sanzioni ).
Permesso speciale per vittime di caporalato ( art. 18 ) - Viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo.
Irricevibilità delle domande per interposizione illecita ( art. 1, c. 1, n. 2, cpv. 2-ter ) – In sede di conversione è stato previsto il rigetto delle domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che abbiano commesso reati di intermediazione illecita di manodopera ; riduzione o mantenimento in schiavitu o tratta di persone.
Quote rosa e permessi di soggiorno ( art. 2 , c. 7-bis ) - La legge di conversione ha destinato una quota pari al 40 % delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota, alle lavoratrici. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.
Ricongiungimenti familiari ( art. 12-ter e quater ) - Cambiano anche le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.
Programmazione flusso di ingressi ( art. 2-bis ) - Le quote complessive sono state così ridefinite: 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale ; 47.000 per il lavoro stagionale ; 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Fonte: Gazzetta Ufficiale