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Gazzetta Ufficiale – Legge 14 novembre 2024 n. 166 : Il DL Salva Infrazioni è legge.


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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre la Legge 14 novembre 2024, n. 166 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”[TESTO COORDINATO]

Obbiettivo del decreto è la risolvere 15 procedure di infrazione della normativa comunitaria. Per quanto concerne le materie del diritto del lavoro e della previdenza sono da segnalare : 

Trattamento previdenziale magistrati onorari ( art. 2 ) – La Legge di conversione conferma la norma di interpretazione autentica, con effetto retroattivo, in materia di contribuzione e forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari , rientranti nel contingente ad esaurimento di cui all’ art. 29 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. L’intervento interpretativo chiarisce che i magistrati onorari sono iscritti, oltre che al regime pensionistico generale Inps, alle assicurazioni Inps relative a disoccupazione involontaria; malattia e maternità. La norma si è resa necessaria a fronte della procedura di infrazione n. 2016/4081

Lavoro stagionale ( art. 9 ) – E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 350€ a 5.500 € per il datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore straniero alloggi privi di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione , ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. La Legge dispone che il canone superiore ad un terzo della retribuzione è da ritenersi sempre eccessivo.  Tale previsione si è resa necessaria a causa del recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Cumulo periodi maturati presso Organizzazioni Internazionali ( art. 10 ) – In sede di conversione non è stata oggetto di particolari modifiche la disposizione che prevede la modifica della disciplina del computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali nel territorio dell'Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera. Resta fermo che questi periodi non hanno effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano il quale è calcolato senza tener conto dei periodi maturati presso organizzazioni internazionali. L’ intervento serve a risolvere il caso  EU Pilot ( 2021 ) 10047/EMPL.

Contratta a termine e indennità risarcitoria ( art. 11 ) – Resta sostanzialmente invariato anche l’articolo 11 che, a fronte della procedura di infrazione n. 2014/4231, modifica la disciplina relativa al computo dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.  Si ricorda che la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.  La nuova norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Abuso contratti a termine nel pubblico impiego ( art. 12 ) – A fronte della procedura di infrazione n. 2014/4231, l’ art. 12 apporta modifiche in materia di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego. Anche in questo caso la norma incide sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile al lavoratore.  Nessuna modifica è stata apportata in sede di conversione. Pertanto la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l’assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all’interno delle PA.

Somministrazione e distacco di personale  : trattamento IVA ( Art. 16-ter ) – Inserito in sede di conversione dalla Camera dei Deputati  , l’ art. 16- interviene sul trattamento IVA applicabile al distacco di personale. Viene abrogato l’art. 8, c. 35, della L. 67/1988 in base alla quale “non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

La modifica si è resa necessaria a seguito delle conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11.3.2020 (San Domenico Vetraria – Causa C-94/19) secondo cui i distacchi del personale, in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, sono da assoggettare ad IVA a prescindere dall’importo del corrispettivo stesso, sia esso pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal distaccante per il costo del personale distaccato.

A seguito della suddetta norma dovranno essere assoggettati ad IVA i prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che, prima di tale data, non abbiano assoggettato ad IVA i rimborsi del puro costo del personale distaccato in applicazione della norma interna o che, invece, conformandosi a quanto stabilito dalla sentenza Corte di Giustizia, li abbiano assoggettati ad IVA, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di accertamenti definitivi.  

Resta invece da capire quali effetti possa avere l’abrogazione della norma su fattispecie affini al distacco come la somministrazione. L’ art. 16-ter fa riferimento esplicito al distacco di personale, non alla somministrazione disciplinata per gli aspetti fiscali dall’art. 26-bis della Legge n. 196/1997.