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Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 30 novembre 2023 n. 175 : Ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo - Introdotta l’ indennità di discontinuità.


Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre scorso è stato pubblicato il D.Lgs. 30 novembre 2023 n. 175 di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali finalizzato all’introduzione dell’ indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. 

La misura, al pari di ogni altro ammortizzatore sociale, ha il fine di sostenere economicamente i lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro. 

L’ indennità di discontinuità verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024, in favore dei lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 182/1997 e di cui alla lett. b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari di indennità di disponibilità.  

I requisiti ( art. 2 ) – L’ indennità è riconosciuta, previa domanda dell’interessato, ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei lavoratori dello spettacolo in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e con almeno 60 giorni di contribuzione accreditata al Fondo, a condizione che il reddito da lavoro sia derivante in via prevalente dall’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione al Fondo spettacolo. Nel computo dei 60 gorni di contribuzione non si calcolano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di disoccupazione ALAS o NASpI percepite nel medesimo anno. 

Durata dell’ indennità ( art. 3, c.1 ) - L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda, con detrazione delle giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. 

Misura dell’ indennità ( art. 3, c. 2 ) - La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione. Corrisposta in ‘unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate di contribuzione derivanti dall’esercizio di attività per cui è richiesta l’iscrizione la Fondo Spettacolo. 

Formazione e aggiornamento ( art. 5 ) - Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, i lavoratori percettori dell'indennità devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

Incumulabilità con altre indennità ( art. 6 ) – Ai sensi dell’ art. 6 del Decreto, l'indennità non è cumulabile in riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l'ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l'assegno ordinario di invalidità. 

Contribuzione di finanziamento ( art. 7 ) – A decorrere dal 1° gennaio 2024l’ indennità è finanziata con un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari al 1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. 

Periodi di competenza 2022 ( art. 8 ) - Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale