In attuazione della delega conferita con la Legge 27 ottobre 2023 n. 160, il Governo ha varato il nuovo codice degli incentivi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 286 del 10.12.2025, del D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184 prende il via la riforma volta ad armonizzare, razionalizzare e semplificare il complesso e frammentato sistema delle agevolazioni alle imprese in Italia.
Il Codice degli incentivi avrà piena operatività a decorrere dal I° gennaio 2026, abrogando il d.lgs. n. 123/1998 e ulteriori disposizioni sparse in altri provvedimenti. Si tratta di una riforma di sistema auspicata da tempo con l’obbiettivo di rendere maggiormente efficiente l’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a favorire la competitività delle imprese italiane in un contesto europeo sempre più integrato.
Campo di applicazione ( art. 1 ) – Il nuovo codice trova applicazione a diverse forme di aiuto tra cui contributi a fondo perduto (in conto impianti, capitale, gestione, interessi); finanziamenti agevolati; garanzie su operazioni finanziarie; interventi nel capitale di rischio (equity/quasi equity).
Per quanto riguarda gli incentivi di natura contributiva e fiscale, il Decreto fissa all’ art. 19 un regime speciale che rinvia alla specifica legislazione di settore. Restano poi esclusi tutti gli incentivi, di natura fiscale, che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate.
Semplificazione degli incentivi ( art. 3 ) - l motore della riforma è rappresentato dal “Sistema incentivi Italia”, un catalogo integrato di servizi digitali che saranno resi disponibili attraverso il potenziamento e l’interoperabilità di due strumenti già esistenti: il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) e la piattaforma già operativa Incentivi.gov.it.
Questo ecosistema digitale è progettato per supportare l’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla fase di programmazione fino alla valutazione ex ante, in itinere e ex post. A tal fine sono previsti servizi che includeranno, a titolo esemplificativo, l’elaborazione di schemi di bando-tipo, la disponibilità di un sistema standardizzato per la classificazione delle voci di spesa, funzionalità per l’accesso e la gestione delle domande, strumenti per il monitoraggio e per la diffusione dei risultati delle valutazioni.
Tuttavia, il successo di questa infrastruttura digitale dipenderà da due fattori. Il primo è la tanto decantata interoperabilità tra banche dati pubbliche; il secondo è la sua effettiva adozione da parte delle amministrazioni poiché l’adesione da parte loro avverrà su base volontaria.
Strumenti di programmazione e coordinamento ( art. 4 e 5 ) – La frammentazione dell’ attuale sistema degli incentivi alle imprese è notoriamente riconducibile ad un approccio delle amministrazioni non sempre sinergico frutto di sovrapposizioni e dispersioni di risorse.
Per ovviare a tale inconveniente, il Decreto prevede due nuovi strumenti a disposizione delle Amministrazioni. Il primo è il “Programma degli incentivi” con cui ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare un documento programmatico per individuare gli obiettivi strategici di sviluppo, gli incentivi da attivare, il cronoprogramma e il quadro finanziario di riferimento.
Il secondo strumento è il “Tavolo permanente degli incentivi”, istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy e partecipato dalle amministrazioni centrali e regionali , per favorire il coordinamento tra le politiche di incentivazione, raccordare le strategie di politica industriale e definire indirizzi comuni tramite accordi programmatici.
Bandi tipo ( art. 6 ) - Per semplificare l’attività di consulenza e ridurre il contenzioso, vengono fornite indicazioni vincolanti per la redazione dei bandi. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di definire il Bando tipo.
Criteri di premialità ( art. 8 ) – Nell’ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, il Codice introduce meccanismi premiali obbligatori (punteggi aggiuntivi, riserve di fondi o maggiorazione del contributo) per le imprese virtuose basati su :
1. Rating di legalità per le imprese iscritte all’apposito elenco ( DL 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 ) ;
2. Possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 (art. 46-bis D.Lgs 198/2006) ;
3. Assunzioni disabili aggiuntive rispetto agli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio Legge 68/99 ;
4. Misure di sostegno alla genitorialità mediante strumenti di welfare aziendale ;
5. Valorizzazione del lavoro giovanile e femminile mediante misure di welfare e azioni per ridurre i divari occupazionali.
È prevista inoltre una riserva finanziaria minima del 60% delle risorse di ogni incentivo a favore delle PMI, di cui almeno il 25% destinato a micro/piccole imprese.
Equiparazione tra lavoratori autonomi e imprese ( art. 10 ) - Il Codice introduce il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese. Nei bandi compatibili, viene previsto che i lavoratori autonomi accedono alle stesse condizioni previste per le PMI. Inoltre, i professionisti sono esonerati dai requisiti richiesti alle imprese che non sono necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o che non sono strettamente funzionali all’incentivo. Al fine di evitare ostacoli di fatto alla loro partecipazione, le amministrazioni dovranno impegnarsi al fine di definire disposizioni apposite per disciplinare requisiti specifici di accesso per i lavoratori autonomi.
Contrasto alle delocalizzazioni ( art. 16 ) – Fatto salvo l’avvio della procedura di cui all’ art. 1, commi da 224 a 237-bis, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di bilancio 2022 ), qualora ne ricorrano i presupposti, il Decreto conferma misure rigorose contro la delocalizzazione dei siti produttivi.
Le imprese che intendono avviare la procedura sono tenute innanzitutto a darne comunicazione preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy almeno 90 giorni ( 180 per le grandi imprese ) dall’avvio dell’operazione. La mancata comunicazione comporta la nullità dei licenziamenti collettivi o individuali per GMO.
Le imprese che trasferiscono attività fuori dall’Italia entro cinque anni ( dieci per le grandi imprese ) decadono dalle agevolazioni e, una volta accertata la decadenza, per i successivi cinque anni ( dieci per le grandi imprese ) non potranno più accedere a incentivi statali.
Gli importi restituiti sono maggiorati nei casi più gravi da sanzioni pecuniarie da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito e maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla BCE vigente all’ atto della revoca.
Inoltre, sono introdotte regole per salvaguardare i livelli occupazionali, con possibilità di revoca totale o parziale del beneficio in ipotesi di riduzioni non giustificate previste dai bandi.
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