A partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 entrano in vigore le disposizioni del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass” in GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). Il Decreto detta “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Fra le novità del Decreto Green Pass:
- Ritorno a scuola in presenza (salvo situazioni di emergenza epidemiologica) e introduzione di misure di sicurezza minime quali obbligo del Green pass per personale scolastico e universitario e studenti universitari;
- Obbligo del Green pass per alcuni mezzi di trasporto con alcune deroghe;
- Eventi sportivi: aumento del 35% del limite di capienza.
Scuola e Università :
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
In base al Decreto Green Pass la misura è derogabile esclusivamente :
- in singole istituzioni scolastiche;
- o in quelle presenti in specifiche aree territoriali;
- e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Trasporti:
Dal 1° settembre il DL Green Pass introduce nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto ma il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con co aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi, esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Scuole e Green Pass:
Dal 1° Settembre il Green pass sarà obbligatorio :
- per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;
- per gli studenti universitari“, sempre che seguano le lezioni in presenza;
- allievi delle “istituzioni di alta formazione musicale e coreutica;
- coloro che svolgono attività di altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
Sono esclusi dall’obbligatorietà di Green pass tutti gli studenti minorenni.
Le misure di sicurezza minime per scuole e università :
Il Decreto Green Pass pone:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; per i soggetti impegnati nelle attività sportive;
- le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°;
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso;
- maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Eventi sportivi e di pubblico spettacolo :
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35% a partire dal 7 agosto 2021.
Per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
Fonte: Gazzetta Ufficiale