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DL 28 luglio 2023 n. 98 : Nuove tutele dei lavoratori nelle emergenze climatiche


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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 del DL 28 luglio 2023 n. 98 recante “ Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatiche e di termini di versamento “ il Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministero del Lavoro e della Salute, ha adottato nuove misure a tutela dei lavoratori  dopo le eccezionali ondate di calore registrate nel mese di luglio 2023. 

Il testo comprensivo di cinque articoli prevede : 

• Per il settore edile ; lapideo e delle escavazioni la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche relativamente al periodo luglio – dicembre 2023. Per le aziende del settore è previsto anche l’esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015. Agli oneri derivanti dalla misura si è provvisto con la corrispondente riduzione del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione pari a 8,6 milioni di euro ; 

• Per gli operai agricoli viene introdotta la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno, stabilita dalla vigente normativa. Agli oneri derivanti dalla misura si provvede con un’ulteriore riduzione del Fondo Sociale per l’occupazione e formazione pari a 1,4 milioni di euro ; 

• E’ previsto che i Ministeri del lavoro e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E’ previsto inoltre che tali intese vengano successivamente recepite dai Ministeri con proprio decreto. 

• E’ disposta la proroga dei termini di versamento al 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, del contributo di solidarietà a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato italiano l’attività di produzione di energia elettrica ; di gas metano o di estrazione di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. La proroga riguarda il versamento della quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge n. 197/2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, successivamente abrogate. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale