Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18.10.2020 il DL 18 ottobre 2023 n. 145 ( cd. DL Anticipi ) , collegato al disegno di legge di bilancio 2024, recante “ Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “ .
Il decreto prevede principalmente misure di carattere fiscale ma non mancano provvedimenti in materia di lavoro.
Anticipo del conguaglio della perequazione delle pensioni ( art. 1 ) – Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023, e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il Decreto prevede l’anticipo al 1 ° dicembre 2023 del conguaglio della perequazione, ossia il meccanismo di adeguamento delle prestazioni al caro vita sulla base di indici ISTAT. Gli oneri di spesa per la misura sono stimati in 2.038 milioni di euro per il 2023 e 566 milioni di euro per il 2024.
Anticipo della vacanza contrattuale nel pubblico impiego ( art. 3) – Nelle more della definizione del quadro complessivo relativo ai rinnovi contrattuali, l’ indennità verrà erogata al personale con contratto a tempo indeterminato con la mensilità di dicembre 2023.
Partite IVA : Rinvio della seconda rata di acconto ( art. 4 ) - Il Decreto prevede un rinvio del versamento della seconda rata di acconto - limitatamente al periodo d'imposta 2023 – per i soli titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Proroga sanatoria ricerca e sviluppo ( art. 5 ) - La scadenza per la restituzione spontanea del bonus ricerca e sviluppo, da parte di chi ha percepito il credito d’imposta indebitamente passa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024.
Nuove regole per il contributo di solidarietà imprese energivore ( art. 6 ) – Vengono fornite indicazioni in merito alle voci che concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente al primo gennaio 2023.
Riduzione delle accise sui prodotti energetici ( art. 7 ) - A tutela dei consumatori le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere ridotte con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Con le modifiche apportate, la riduzione potrà operare in caso di aumenti rispetto al valore di riferimento, rispetto la media del mese precedente e non più su un bimestre. Il decreto del MEF terrà inoltre conto dell'eventuale diminuzione calcolandola sulla media del precedente bimestre e non più sui 4 mesi antecedenti.
Rifinanziato il Fondo per il Trasporto pubblico locale ( art. 10 ) - Al fine di contribuire in via definitiva a compensare la riduzione dei ricavi delle aziende del settore sottoposte a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene rifinanziato con 500 milioni di euro il Fondo istituito dal Decreto Rilancio.
Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ( art.13 ) - Disposta la destinazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, ad esempio per l’acquisto o il leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa (c.d. “Nuova Sabatini”).
Indennità per il part time ciclico verticale ( art. 18 ) - Per i soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o siano percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
Modifiche al reddito di cittadinanza ( art. 19 ) – Viene concesso un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all'INPS tramite la piattaforma l'avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Decorso il termine, in assenza della comunicazione citata, l'erogazione venga sospesa.