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Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. Il regime transitorio


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Nella circolare n. 12/2025 , Assonime ha analizzato la  “Decorrenza del nuovo regime di tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti:  art. 6, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60” come previsto dal DL  Bollette.

Il testo normativo, come auspicato da Assonime con la circolare n. 7 del 2025, ha sopperito all’assenza nella legge di Bilancio 2025 di un regime transitorio e ha altresì previsto una specifica clausola di salvaguardia per assicurare un’applicazione graduale della novella legislativa.

Nello specifico la legge di Bilancio 2025 ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile di questo fringe benefit. Questa misura rientra nel Piano Nazionale di Transizione Ecologica dell’8 marzo 2022 del Comitato interministeriale per la transizione ecologia (CITE), che vuole portare, entro il 2030, ad almeno 30 milioni i veicoli elettrici immessi sulle strade dell’Europa e ad almeno 6 milioni in Italia.

Con la nuova misura, per la prima volta, è stato introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all’uso privato dell’auto aziendale che prende come riferimento la tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni fino ad oggi utilizzate.

In relazione alla nuova disciplina di tassazione dei fringe benefit rappresentati dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, il comma 2-bis dell’art. 6 del decreto Bollette ha previsto uno specifico regime transitorio e inserito una clausola di salvaguardia, per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti.

In particolare si prevede che l’applicazione del vecchio regime “resta ferma”:- “per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024” (“regime transitorio”) e- “per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025” (“clausola di salvaguardia”).

Assonime evidenzia come anche quest’ultimo intervento normativo porta ad alcune interpretazioni che potrebbero risultare non del tutto in linea con la ratio delle modifiche normative. Per tale ragione saranno importanti i chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.