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Smart working e frontalieri : nuovo accordo sul telelavoro al 25 %


La buona notizia è che finalmente i frontalieri potranno contare su una normativa chiara e aggiornata in materia di telelavoro. 

La situazione che si era venuta a creare nel corso dell’ultimo anno era al quanto equivoca. Dal 2019 ad oggi, durante e dopo la pandemia, molti lavoratori frontalieri hanno utilizzato lo smart working. Questo grazie ad un accordo amichevole del giugno 2020 che ha consentito a chi faceva la spola tra i due Paesi di lavorare da casa, pur figurando come persona impiegata nella Confederazione ai fini fiscali e previdenziali. 

Dopo varie vicissitudini, l’intesa è stata prorogata in un primo momento sino a giugno 2023 e solo successivamente la Legge 16 giugno 2023 n. 83 ha provveduto al prolungare l’efficacia sino al 31 dicembre, lasciando però i lavoratori frontalieri nell’ incertezza normativa e sottolineando la necessità di aggiornare gli accordi che regolano il trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri. 

Come ribadito dall’ Agenzia delle Entrate nell’ agosto scorso ( circ. n. 25 del 18.08.2023 ) sono da considerare frontalieri i lavoratori che : 

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Pertanto, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, una delle condizioni necessarie, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, era costituita dalla circostanza che il lavoratore si recasse ''quotidianamente'' in Svizzera per svolgere la propria attività. Tale ultimo requisito era stato derogato durante la pandemia dalla disciplina provvisoria, in base alla quale i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, si considerano svolti in Svizzera. 

Nuovo protocollo per il telelavoro - Con il protocollo siglato il 28 novembre scorso il telelavoro riceve una disciplina ad hoc. E’ prevista la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio. Contestualmente le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un ulteriore accordo relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, con efficacia retroattiva , la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell'orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale. 

Dal punto di vista fiscale, i nuovi accordi apportano novità non solo per quanto concerne il telelavoro. Di fatti a partire dal 2024 : 

1. Viene definito il campo di applicazione riferito alle persone fisiche residenti rispettivamente nei Cantoni dei Grigioni; del Ticino; del Vallese per la Svizzera e nelle Regioni Lombardia; Piemonte; Valle d’Aosta; Provincia Autonoma di Bolzano per l' Italia.

2. E’ prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta. La normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia, a non piu di 20km dalla Svizzera con rientro giornaliero in Italia , sono tassati esclusivamente in Svizzera.

3. Per coloro che iniziano il proprio lavoro in data al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore dell’accordo, l'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione.

4. E previsto inoltre un regime transitorio per i lavoratori già frontalieri dal 2018. Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera. Quest’ultima sino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani al confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. A partire dal 2034 la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

5. Dal punto di vista previdenziale sono previsti particolari criteri di calcolo della Naspi che, nel caso in cui sia di importo inferiore, prevede un integrazione dell’indennità affinché il lavoratore riceva lo steso trattamento dei residenti in Svizzera. E’ prevista inoltre la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa e la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.