Le somme addebitate in busta paga al dipendente per optional aggiuntivi richiesti su veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile. Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle Aci, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene di tasca propria né tanto meno rientrare nella base di calcolo del costo di esercizio elaborati e indicati dall’ Aci nelle relative tabelle.
A questa conclusione giunge l’ Agenzia delle Entrate nella risposta 233/2025 ad un interpello presentato da una società in merito all’ interpretazione dell’ art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali nella busta paga del lavoratore.
La disposizione citata prevede percentuali predeterminate per il calcolo del fringe benefit di autoveicoli, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari a 10% per le auto elettriche, 20% per le ibride plug-in e 50% per le altre, da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, ai fini della determinazione del valore in natura dell’uso del mezzo. Tuttavia, tale valore, continua la norma, deve essere assunto «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». [ Circ. n. 10 del 3.07.2025 ]
Ad avviso dell'Istante, la disposizione «non precisa che le trattenute idonee a ridurre la base imponibile in capo al dipendente debbano essere effettuate a ''titolo di godimento'' del veicolo» e con la stessa il legislatore ha inteso «escludere dal reddito imponibile del dipendente qualsiasi trattenuta effettuata in relazione al menzionato fringe benefitveicolo» concesso in uso promiscuo, senza richiedere necessariamente un collegamento con il godimento del veicolo stesso.
L’ Agenzia sostiene, invece, che l’espressione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, coerentemente con quanto chiarito nella circolare 326/1997, «non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle Aci».
In conclusione, il datore di lavoro può certamente offrire ai dipendenti la possibilità di personalizzare i veicoli aziendali, ma il pagamento degli optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, non ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle Aci, non riduce il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. Le somme versate devono quindi essere gestite come trattenute sul netto in busta paga, senza impatto sulla tassazione del benefit.
WST Law & Tax