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Entrate - Risoluzione n. 68/2023 : Rivalutazione TFR, l'acconto può anche essere presuntivo.


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Con la risoluzione n. 68/2023 l 'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno. 

IL QUESITO : 

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto. In alternativa l’anticipo può essere determinato sulla base delle rivalutazioni presuntive maturate nell'anno per il quale è dovuto (articolo 11, comma 4, del Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47/2000). 

Sono quindi due i metodi di calcolo consentiti, quello storico e quello previsionale. 

Ciò detto, l' istante ha osservato che nel 2022, il calcolo in base ai dati Istat, ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del Tfr accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. Nel 2023, con il metodo di calcolo storico, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno risulterà, presumibilmente molto inferiore con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024, con la determinazione di un credito per il contribuente da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione del 770/2024 attendendo dunque un considerevole lasso di tempo per il recpuero. 

L' Istante chiede pertanto se, per superare tale problematica, il calcolo dell'acconto possa essere effettuato stimando a rivalutazione che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 % dell'imposta dovuta su tale importo. Nel caso di versamento insufficiente , viene valutata la possibilità di applicare le sanzioni tributarie previste per tardivo versamento con successiva applicazione del ravvedimento operoso.  

IL PARERE DELL' AGENZIA : 

L' Agenzia, dopo un breve riepilogo della normativa di riferimento conferma che le norme consentono al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e quello previsionale per la determinazione dell'acconto , fermo restando la scadenza del 16 dicembre di ciascun anno. 

Di conseguenza, con riferimento al 2023, visto che, presumibilmente l’indice Istat relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, per evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d'imposta possa determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo Tfr nel 2023. 

In tale caso, se l’acconto pagato dovesse poi risultare più basso rispetto all'imposta effettivamente dovuta, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997).

Fonte: Agenzia delle Entrate