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Entrate – Risoluzione n. 38/2023 : Impatriati e Lavoro sportivo – i chiarimenti sul regime agevolativo


Con la risoluzione 38/E del 30.06.2023 , l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolato dei lavoratori impatriati nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo. 

Il regime agevolativo per lavoratori impatriati, articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, si sostanzia nella tassazione agevolata di taluni redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. 

Relativamente alla fruizione del regime speciale per lavoratori sportivi, come stabilito dai commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, è necessario che: 

  • i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;
  • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. 

Tale agevolazione consiste nella riduzione al 50% dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo e si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia. Inoltre, a determinate condizioni previste dal comma 3-bis del articolo 16 D.Lgs n. 147/2015 ( avere almeno un figlio minore a carico o acquistare una casa in Italia ), il lavoratore sportivo può continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio. 

Per l’accesso al regime è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro sportivo, disciplinato dall’articolo 3 della Legge n. 91/1981, ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del D.Lgs. n. 36/2021 e che il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età. L’ agevolazione è riconosciuta nell’ambito delle discipline riconociute dal CONI nelle quali le Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualifica professionistica. 

È previsto, inoltre, che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

  • euro 1.000.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;
  • euro 500.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990. 

L’Agenzia ricorda che i lavoratori sportivi, ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo 16, sono tenuti annualmente al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, da pagare entro il termine di versamento del saldo dell’IRPEF relativa al periodo di imposta di riferimento. 

Possono rientrare tra i redditi agevolabili anche quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro. Diversamente, i compensi e/o redditi derivanti da soggetti terzi non sono agevolabili, in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo. 

Ulteriori chiarimenti sono forniti, in merito alle condizioni di accesso con particolare riguardo a : 

Requisito anagrafico : In merito al compimento del ventesimo anno di età del lavoratore sportivo l’ Agenzia precisa che il requisito può ritenersi soddisfatto per l’intero periodo di imposta, indipendentemente dal mese o dal giorno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo di imposta ;

Requisito reddituale : la qualificazione professionistica della Federazione o della Lega deve essere conseguita entro il 1990 ;

Requisito temporale : L’Agenzia che il regime agevolativo si applica se l’attività lavorativa sportiva è prestata prevalentemente nel territorio italiano, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, nel quale rientrano: i giorni lavorativi, le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono invece essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano per più di metà dell’anno. Con riferimento ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), si ritiene che gli stessi assumano a tutti gli effetti la natura di “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza. Pertanto, la partecipazione del lavoratore sportivo ad una competizione a livello internazionale all’estero, ad esempio della durata di 40 giorni, comporta che tale periodo rileva ai fini del conteggio dei 183 giorni per la verifica della prevalenza dell’attività svolta in Italia ai fini della produzione del reddito agevolabile nel territorio dello Stato.

Fonte: Agenzia delle Entrate