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Entrate – Risoluzione n. 25/2025 : L’iscrizione alla previdenza complementare da parte dei genitori non riduce il plafond di deducibilità


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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25/2025, con cui ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005, che prevedono un plafond di deducibilità aggiuntivo dei contributi di previdenza complementare a favore dei lavoratori di prima occupazione.

Il quadro normativo – Per la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione sono previsti i seguenti limiti :

  • 5.164,57 euro annui per la sola adesione ad una forma di previdenza ( art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005 );
  • entro lo stesso limite di 5.164,57 euro sono ricompresi i contributi versati per la pensione di un familiare a carico ( art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005 );
  • ai lavoratori di prima occupazione dopo il 2007, il plafond di deducibilità non fruito nei primi 5 anni d'iscrizione alla previdenza integrativa costituisce un «ulteriore plafond » utilizzabile nei 20 anni successivi, a partire dal sesto di partecipazione alla previdenza integrativa ( all’articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005 ).

La disposizione da ultimo richiamata stabilisce più nel dettaglio che ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Il caso esaminato – Il contribuente  specifica di essere stato iscritto per la prima volta alla previdenza complementare dai propri genitori nell'agosto 2009 essendo minorenne. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005, i genitori  avevano dedotto fino all'anno di imposta 2018 i relativi contributi.

La prima occupazione risale a luglio 2019 e da quell’anno iniziano i versamenti al fondo di previdenza in prima persona, con un successivo conferimento del TFR.

L’ istante chiede pertanto di chiarire se, per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione, ai fini dell’ulteriore plafond di deducibilità, decorrano dall'anno d'imposta dell'inizio della prima occupazione o da quello, precedente, in cui i genitori lo hanno iscritto.

Il parere ADE - Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione della norma in esame, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti  il requisito di “ prima occupazione'' e l’iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Considerata la ratio della norma, volta ad incentivare le adesioni alla previdenza complementare, l’ Agenzia chiarisce che l’ulteriore plafond va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione in cui il contribuente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare. Non rileva, quindi, che l'iscrizione alla previdenza complementare sia stata precedente effettuata dai genitori. Infatti, è solo quando il contribuente inizia il primo impiego che risultano contestualmente soddisfatti i due requisiti . Per le medesime ragioni, ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti.

a cura di WST Law & Tax