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Entrate - Risol. n. 40/2024 : Impatriati - Applicabilità del regime agevolativo a incentivo all’esodo e transazioni


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Con risol. n. 40 del 23.07.2024 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla possibile applicazione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati alle somme percepite dai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo o indennità transattiva.

Nello specifico l' Agenzia ha stabilito che i dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all'esodo” e di “importo transattivo”, con lo scopo di usufruire del regime impatriati , altrimenti precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.  

La risoluzione dà seguito ad una richiesta di chiarimenti  presentata da una banca tenuta a versare , in occasione della cessazione del rapporto di lavoro di tre suoi dipendenti, alcune somme a titolo di “incentivo all'esodo” e di generale transazione .

Si tratta, specifica l’istante, di somme sottoposte in via ordinaria a tassazione separata (articoli 17 e 19 del Tuir), a meno che ragioni di convenienza portino il contribuente a richiedere la concorrenza degli importi alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione.   

L' istante ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2011, la tassazione ordinaria deve essere applicata alla quota delle indennità erogate, in denaro o in natura, in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente, che eccede 1 milione di euro ( articolo 24, comma 31, del DL n. 201/2011 ). 

L'Istante fa quindi presente che, al momento dell'erogazione degli incentivi in questione, i lavoratori interessati beneficiano del regime speciale per lavoratori impatriati  (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).

Pertanto, in qualità di sostituto d'imposta,  viene chiesto se tale regime : 

  1. possa essere applicato alle indennità richiamate qualora concorrano, fino alla soglia di 1 milione di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede istruzioni operative per applicare correttamente il meccanismo della tassazione separata e, in particolare, chiede conferma del fatto che lo speciale incentivo a favore degli “impatriati” sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente ;
  2. possa essere riconosciuto dal sostituto di imposta, in via ordinaria, sugli importi superiori a 1 milione di euro. 

L’Agenzia delle entrate, dopo aver fornito il quadro normativo che delinea gli ambiti applicativi della tassazione separata, ha confermato che, tra i redditi ammessi al regime agevolativo, sono ricomprese  le indennità e le somme percepite, una tantum, in seguito alla cessazione di rapporti di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lettera a, Tuir), e tra queste anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo. 

L’Agenzia ricorda che per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del regime agevolativo, la circ. n. 17 del 23.05.2017 ha chiarito che i redditi agevolati “devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal Tuir per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'articolo 54 se derivanti dall'esercizio di arti e professioni”

Tuttavia, come specificato nella risoluzione, la norma citata è  riferita ai redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche quelli soggetti a tassazione separata, per i quali è prevista  una specifica modalità di tassazione ( articolo 17 e seguenti del Tuir) . 

Pertanto sono esclusi dall’incentivo gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli a tassazione separata come le indennità oggetto dell’interpello. 

Il dipendente, che intende beneficiare dello sconto impatriati, deve quindi rivolgersi, dopo la comunicazione della liquidazione dell'imposta da parte del datore di lavoro, agli uffici dell' Agenzia delle Entrate per richiedere la riliquidazione di quanto dovuto, facendo  concorrere i redditi in questione nella misura ridotta prevista dalla norma alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti. 

Con riferimento alla vicenda dell’interpello, le somme erogate ai tre dipendenti dalla banca a titolo di “incentivo all'esodo” e di “importo transattivo” in occasione della fine del rapporto di lavoro, andranno assoggettate al regime della tassazione separata fino all'importo di 1 milione di euro mentre per la parte eccedente la detassazione è riconoscibile direttamente in busta paga.  

Inoltre, in attesa di ricevere la comunicazione della liquidazione, i dipendenti possono presentare istanza di rimborso delle ritenute d’acconto operate dal sostituto. 

Infine per quanto riguarda il secondo quesito, ossia la la possibilità di applicare il regime speciale alle indennità in argomento per la parte superiore a 1 milione di euro, l' Agenzia chiarisce che la banca dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme che superano tale limite. La tassazione a regime ordinario consente al sostituto di operare le ritenute secondo lo sconto previsto dal regime speciale “impatriati”. 

Fonte: Agenzia delle Entrate