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Entrate : Rateizzazione dei debiti, piani più flessibili dal 1° gennaio 2025


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A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Il Ministero dell’ Economia e Finanze ha pubblicato in Gazzetta il decreto 27 dicembre 2024 attuativo della nuova disciplina in materi di riscossione e dilazione dei pagamenti iscritti a ruolo , in conformità con quanto previsto al DLgs. 29 luglio 2024 n. 110. Il Decreto definisce i parametri per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e le relative modalità di documentazione, necessarie per beneficiare di piani di rateazione più favorevoli. 

Si ricorda che la nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti, prevista dalla riforma sulla riscossione (Dlgs n. 110/2024) a partire dal 1° gennaio 2025, ha modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti devono presentare richiesta di rateizzazione in base alla soglia di debito e alla situazione economica dichiarata o documentata.

In particolare per somme fino a 120.000 euro il debitore può limitarsi ad attestare lo stato di difficoltà e con una semplice richiesta ottenere la rateizzazione :

  • fino a 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025 e nel 2026;
  • fino a 96 rate mensili per richieste negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 rate mensili per richieste a partire dal 1° gennaio 2029.

Nell’ ipotesi in cui il debitore, anche se non vi è tenuto perché il debito è inferiore a 120 mila euro, comprovi lo stato di difficoltà, la durata del piano di rateazione può raggiungere :

  • da 85 a 120 rate mensili per richieste del 2025-2026;
  • da 97 a120 rate mensili per richieste del 2027-2028;
  • da 109 a 120 rate mensili per richieste dal 2029.

Laddove, invece, venga richiesta la rateizzazione di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. In caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell’immobile.

Per valutare l’effettiva esistenza della difficoltà economica e assegnare il numero massimo di rate concedibili, l’ Agenzia tiene conto di alcuni indici definiti e allegati al citato decreto del 27 dicembre 2024.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, viene confermato l’ISEE come criterio di valutazione dell’esistenza di una situazione temporanea di oggettiva difficoltà, che concorre anche alla determinazione del numero massimo di rate concedibili.

Per le società e le imprese individuali in contabilità ordinaria, viene considerato l'indice di liquidità, (calcolato sommando la liquidità immediata e quella differita, quindi dividendo il risultato per le passività correnti) il cui valore deve essere inferiore a uno. Vengono poi utilizzati due indici, alfa e beta, per determinare il numero di rate concedibili.

L’ Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul proprio portale i modelli per richiedere la dilazione del debito affidato all’agente della riscossione oltre ad un applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili. 

a cura di WST Law & Tax