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Auto aziendali : Con o senza emendamento regole invariate per gli ordini 2024


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Nel corso dell’esame per la conversione del DL Bollette in Commissione Bilancio alla Camera, è stato respinto l’emendamento per una norma di salvaguardia dall’ applicazione della nuova disciplina per le auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2025 ( Auto aziendali : Fringe benefit 2025 più cari. Salvi plug-in e elettriche ) .

L’emendamento, non approvato per estraneità alla materia del decreto, avrebbe consentito l’esclusione dalla nuova tassazione a tutte le autovetture ordinate e concesse in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024 sino al 30 giugno 2025. Un ulteriore tentativo di inserire una clausola di salvaguardia potrebbe avvenire con il decreto fiscale di prossima emanazione, nel quale dovrebbero essere affrontate le questioni degli acconti IRPEF e del trattamento integrativo, venuto meno per i redditi di lavoro dipendente tra 8.500 – 9.000 euro in virtù delle nuove regole sul taglio del cuneo fiscale.

Assonime, con la circolare n. 7/2025, è intervenuta per analizzare l’attuale assetto normativo della tassazione per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti. Nella circolare Assonime, pur considerando l’assenza di una disciplina transitoria, esclude la retroattività della norma. Un interpretazione che va a supportare le richieste delle aziende ma che non preclude la necessità di un intervento normativo.

Auto aziendali : modifiche per il 2025 – Assonime parte dall’ analisi della nuova normativa e di quella previgente .

L’ ultima modifica in ordine di tempo è quella che risale alla Legge di bilancio 2020 ( art.1, comma 632, Legge n. 160/2019 ). L’intervento superava la forfettizzazione al 30 per cento della percorrenza media di 15.000 km per qualsiasi autovettura. Prevedeva anche una premialità per i veicoli meno inquinante legando il valore della forfettizzazione ai grammi di co2 prodotti. Era prevista anche una clausola di salvaguardia che differiva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020.

Si arriva così al 2025. L’art. 1, comma 48, della Legge n. 207/2024 modifica l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Più precisamente, ad essere modificate  sono state le modalità con cui calcolare l’ammontare della retribuzione in natura ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ( fringe benefits ). Per la prima volta, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, è stato introdotto un criterio di determinazione del reddito di lavoro dipendente attribuibile all’uso privato dell’auto aziendale che prende come riferimento la tipologia di alimentazione del veicolo, anziché le emissioni.

Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 :

1.      si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente;

2.      la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

L’ emendamento nasce quindi dal problema evidenziato da imprese e associazioni di categoria, per cui per i veicoli elettrici o ibridi  che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti.  Ulteriore problematica riguarda anche la necessità di rendicontare in modo separato i chilometri percorsi per uso privato e aziendale nonché un incremento dell’ onere per i dipendenti che utilizzano il veicolo soprattutto per scopi non lavorativi.

L’interpretazione di ASSONIME – Nella circ. n. 7/2025 Assonime interviene  affermando che le vecchie regole fiscali, in vigore fino al 31 dicembre 2024,  dovrebbero continuare ad applicarsi alle  auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.  

L'associazione per le società per azioni italiane prende atto che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria.

Questa mancanza, unita alla riscrittura dell'articolo 51 del TUIR relativa l’ammontare della retribuzione in natura ( fringe benefits ) ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, porterebbe a complicazioni amministrative e potenziali maggiori oneri per aziende e  dipendenti.

Tuttavia viene evidenziato che la relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2025, nell’ indicare gli effetti finanziari delle nuove disposizioni, tiene conto solamente delle auto immatricolate e assegnate nel 2025. Tale aspetto sarebbe indicativo del fatto che debba continuarsi ad applicare  la tassazione  vigente fino al 31 dicembre 2024 : 

  • ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024; 
  • ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025; 
  • ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.

Una lettura differente, secondo Assonime, minerebbe il legittimo affidamento dei dipendenti che hanno scelto il veicolo sulla base di regole preesistenti.

A cura di WST Law & Tax