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Assegno unico e precompilata, nuovo canale tra Inps e Agenzia delle Entrate


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Con l’atto congiunto siglato il  13 marzo 2024, rispettivamente da Inps e Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità con cui l’Inps comunica all’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi ai figli a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha introdotto l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) e modificato l’articolo 12 del Tuir rubricato (“Detrazioni per carichi di famiglia”) prevedendo che, dal 1° marzo 2022, la detrazione Irpef per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni e che cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione previste per quelli minori di tre anni, con disabilità e per le famiglie numerose. In linea con la nuova normativa, dal 2023 i sostituti d’imposta non sono più tenuti a indicare nel prospetto dei familiari a carico delle Certificazioni uniche, salvo casistiche particolari, i figli a carico minori di 21 anni.

Considerato che le Cu costituivano la fonte principale dell’Agenzia per la valorizzazione del prospetto dei familiari a carico nella dichiarazione dei redditi precompilata, è stato necessario mettere a punto una nuova modalità per attingere le stesse informazioni. Il contribuente, infatti, non può più beneficiare delle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, perché sostituite dall’Auu erogato dall’Inps, ma può sempre fruire delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Pertanto, in accordo con l’Inps, il recente accordo prevede che, a partire dai dati 2023, in via sperimentale, l’Istituto di previdenza invii all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ciascun anno , i dati dei figli a carico minori di 21 anni, per i quali nell’anno d’imposta precedente è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, ai fini della corretta e il più possibile completa predisposizione del prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per ciascun percettore dell’Assegno Unico Universale  al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione unica, l’Inps comunica il codice fiscale del percettore dell’Assegno, il codice fiscale dei figli a carico minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto il contributo e se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore. L’Istituto comunica, inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in tali mesi.

L’accordo precisa che le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l’Inps ha verificato la genitorialità nell’ Anagrafe nazionale della popolazione residente o nel nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica resa (Dsu). La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella Dsu o, in assenza di Isee, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell’Assegno unico e universale.

L’atto prevede che, per il primo anno i dati non siano comunicati all’Agenzia nei casi in cui la domanda di riconoscimento dell’Auu è presentata dallo stesso figlio minore di 21 anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario.

Le informazioni trasmesse dall’Ente di previdenza riguardano la situazione risultante da propri archivi dal 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.

L’atto specifica le modalità tecniche di trasmissione. Sono previsti tre tipi di invio: ordinario, correttivo o di cancellazione.

Con l’ordinario sono comunicati i dati richiesti su menzionati (codice fiscale del minore, eccetera). L’Inps attribuisce a ogni posizione un codice univoco. Possono essere effettuati più invii ordinari, i dati trasmessi con le comunicazioni successive sono aggiunti a quelli precedentemente inviati e accolti.

Il correttivo sostituisce le informazioni presenti in posizioni già acquisite con esito positivo dal sistema telematico.

La cancellazione, infine, è la comunicazione con cui sono trasmessi gli identificativi delle posizioni già inviate e acquisite positivamente, di cui si richiede l’eliminazione.

L’Agenzia delle entrate può accedere alle informazioni inoltrate dall’Inps per fornire assistenza ai contribuenti ai fini della precompilata e delle attività di controllo.

L’Amministrazione finanziaria conserva i dati acquisiti entro i termini massimi di decadenza per accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi o, nei casi di omessa presentazione, o di dichiarazione nulla,  fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, trascorso tale termine le informazioni saranno cancellate a me no che non sussistano ulteriori esigenze di conservazione connesse a eventuali contenziosi in atto e nei casi comunque previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 

Fonte: Agenzia delle Entrate