L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese ai sensi dell’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, per gli eventi sismici del 2016 che hanno colpito il Centro Italia.
E’ stato chiesto all’amministrazione finanziaria di chiarire se la possibilità di versare a rate le ritenute sospese può essere riconosciuta anche a coloro che, dopo averla chiesta, hanno revocato la sospensione e a coloro che, alla ripresa dei pagamenti, dovessero risultare inoccupati. Inoltre è stato chiesto se il diritto alla rateazione sussiste per gli eredi di colui che aveva a suo tempo chiesto al proprio sostituto la sospensione delle ritenute ed è successivamente deceduto nel momento della ripresa della riscossione.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi di revoca della sospensione già richiesta e in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute. In quest’ultima ipotesi si evidenzia che l’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede la responsabilità solidale delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
Fonte: Agenzia delle Entrate