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Agenzia delle Entrate – Pace fiscale – Online istruzioni e modello per aderire entro il 31 maggio


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato attraverso il proprio siti istituzionale le istruzioni e il modello ( Provvedimento n. 39209/2019 ) per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018 ( cd. Pace fiscale ), aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La norma prevede che, per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con:

  • Pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
  • Pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • Pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • Pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado; 
  • Pagamento del 5% del valore della controversia in caso di lite pendente in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018, per la quale l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i gradi precedenti di giudizio.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 7 del Dl n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Le liti che rientrano nell’agevolazione – Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal Dl n. 119/2018, possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.

Presentazione della domanda di adesione – Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su – Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate