Il reimpiego del lavoratore, o la prosecuzione del rapporto, successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico non determina il venir meno dello status di “ vecchio iscritto “ ( ante 1° gennaio 1996 ) originariamente acquisito. Il chiarimento è stato fornito dall’ INPS con il mess. n. 3748 del 11.11.2024 ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo ai sensi dell’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Introdotto in Italia a partire dal 1996 con la riforma del sistema pensionistico operata dal Governo Dini, il massimale contributivo è un concetto introdotto in ottica di risparmio della spesa previdenziale. La pensione è infatti calcolata solo sui redditi entro il massimale aggiornato di anno in anno a secondo dell’andamento degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati dall’ISTAT. La sua applicazione è obbligatoria per tutti i lavoratori con versamenti contributivi dovuti a partire dal 1° gennaio 1996.
Si tratta quindi di lavoratori in possesso di una qualsiasi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in una forma di previdenza obbligatoria (cd. “vecchi iscritti” ) valorizzano in pensione tutta la retribuzione annua pensionabile pagando i rispettivi contributi previdenziali. Diversamente i soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (cd. “nuovi iscritti” ) sono soggetti ad un massimale che supera i 100mila euro. Oltre questo massimale, la quota di retribuzione eccedente non è soggetta al versamento dei contributi né è utile ai fini previdenziali. Si consideri inoltre che nell’ accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si conteggiano anche i periodi acquisiti a seguito di riscatto o ricongiunzione, e quelli maturati in regimi previdenziali di Stati membri UE o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Tutto questo groviglio di regole non ha certo contribuito alla chiarezza e, anzi, ha favorito comunicazioni errate all’ INPS in merito all’applicazione o disapplicazione del massimale da parte dei datori di lavoro in virtù di indicazioni inessatte dell’anzianità contributiva effettiva dei propri dipendenti. Talvolta, gli stessi lavoratori non hanno avuto contezza della propria anzianità contributiva, con naturali conseguenze per i propri datori di lavoro dalle quali è conseguita l’emissione da parte dell’ INPS di massivi provvedimenti di recupero del credito, volti a ottenere il versamento dei contributi sugli importi eccedenti il massimale il più delle volte riguardanti figure dirigenziali con una corposa quantificazione dei contributi dovuti.
A supporto delle aziende nel corretto assolvimento degli obblighi contributivi, l’ INPS ha ritenuto quindi opportuno mettere a disposizione un servizio informativo denominato «PRISMA», attraverso il quale è possibile visualizzare la posizione contributiva e verificare la presenza di versamenti prima del 1° gennaio 1996.
Con il recente mess. n. 3748 del 11.111.2024, l’ INPS ha precisato che la data di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie continua a rimanere valida, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, indipendentemente dal conseguimento della prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda invece l’esercizio di attività dopo il pensionamento dei liberi professionisti, con obbligo di iscrizione presso enti privati regolati dai D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, per l’ INPS è l’occasione di ribadire che l’applicazione del massimale, così come il reimpiego dopo il pensionamento, è disciplinata da ciascun ente previdenziale di riferimento con propri regolamenti.
Massimale contributivo : Pesanti le conseguenze della sua erronea applicazione
Fonte : INPS