Con il mess. n. 3256 del 19.09.2023, fornisce le prime indicazioni circa l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 28 luglio 2023.
Il citato provvedimento adegua le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di bilancio 2022 ).
In termini prativi l'adeguamento comporta che dal 2 ottobre prossimo l' assegno di integrazione salariale potrà essere richiesto da tutti i lavoratori delle aziende aderenti al fondo con unità produttive interessate da sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Per quanto concerne il requisito occupazione previsto per poter accedere alle prestazioni non sono previste modifiche.
Fonte: INPS