Con il mess. n. 285 del 24.01.2025 , l' INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di apprendistato a seguito delle novità introdotte dal Collegato Lavoro 2025.
Le novità del Collegato Lavoro - L’art. 18 della Legge n. 203/2024 ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
L'Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Ai sensi dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, la trasformazione ha effetti anche sul prolungamento del periodo di formazione finalizzato:
- al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Ai sensi dell’ art. 45, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. E’ previsto altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario.
Resta fermo che gli aspetti retributivi del rapporto di lavoro in apprendistato di alta formazione e ricerca seguono lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello
Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.
Contribuzione e trasformazione - Per quanto riguarda il regime contributivo di tali contratti, nell’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, la contribuzione ridotta ( art. 1, c. 773, 5° periodo, della Legge n. 296/2006 ), trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi della formazione di primo livello.
Tenuto conto che la trasformazione del contratto, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto, e avviene in continuità, a decorrere dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’ 1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Se il datore di lavoro rientra nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ( Cassa ordinaria , straordinaria e fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015 ), la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento per le prestazioni di integrazione al reddito .
Fonte: INPS