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INPS – Mess. n. 1606 del 21.05.2025 : Lavoratori in aspettativa. Nuove regole per la contribuzione figurativa


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L’ INPS aggiorna le regole per l'accredito della contribuzione figurativa in caso di aspettativa sindacale o politica con contestuale rapporto di lavoro part-time.

In considerazione dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione, con il mess. n. 1606 del 21.05.2025 , l’ Istituto ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accreditare la contribuzione figurativa ai lavoratori subordinati , con contratto part-time, che si trovano in aspettativa sindacale o politica e instaurano contemporaneamente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici , organizzazioni sindacali o altri datori di lavoro.

A riguardo, l’ art. 31 della Legge 300/1970 riconosce ai lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali la facoltà di richiedere l’aspettativa non retribuita per tutta la durata del proprio mandato. Per i periodi di aspettativa, lo stesso articolo prevede che  tali periodi siano considerati utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione e alla sua misura con il riconoscimento della contribuzione figurativa.   

In epoca più recente, l’ INPS ha stabilito regole rigide per l’accredito della contribuzione figurativa dei dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali in aspettativa. Con il mess. n. 55 del 2.01.2008 veniva ,infatti,  negato  l'accredito figurativo a chi svolgesse «qualsiasi attività lavorativa» durante l'aspettativa, comprese le collaborazioni coordinate e continuative.

Sul tema, dal 2008 ad oggi, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte ammettendo la compatibilità tra l'assunzione di cariche elettive in associazioni sindacali e lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato con le stesse associazioni per mansioni specifiche (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695)..

Conseguentemente, considerate le sempre più frequenti assunzioni dei lavoratori con contratti di lavoro part-time, è vista l’evoluzione giurisprudenziale, l’ INPS ha aggiornato le proprie istruzioni  al fine di non creare ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori che svolgano attività sindacale a tempo parziale.

A prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione – precisa l’ INPS - è ammesso l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro, a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Le indicazioni del 2008 restano quindi valide esclusivamente per i lavoratori  a tempo pieno alle dipendenze di partiti politici e delle organizzazioni sindacali, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.