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INPS – Circ. n. 93 del 21.05.2025 : Obblighi contributivi per i dipendenti pubblici fuori ruolo


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Con la circ. n. 93 del 21 maggio 2025 , l’ INPS fornisce indicazioni in merito alla facoltà, per il personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica collocato fuori ruolo per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel Fondo pensionistico del Paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’Unione europea, al fine di costituire o di mantenere la posizione assicurativa aperta nel proprio Paese d’origine.

La tutela pensionistica dell’agente temporaneo è disciplinata dagli articoli da 39 a 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento.

Alla cessazione dal servizio, l’agente temporaneo che ha diritto alla pensione di anzianità, può chiedere il trasferimento di quanto maturato dal Fondo pensionistico dell’Unione europea nel Fondo pensionistico del Paese di origine, al fine di costituire o mantenere la posizione assicurativa nel proprio paese.

L’Istituto precisa che l'agente temporaneo può presentare la domanda all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea. La richiesta deve essere inviata dall’interessato anche all’amministrazione pubblica di appartenenza.

Successivamente alla presentazione della domanda all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, l’ufficio dovrà inviarla al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione Ue istituito dall’ INPS presso la Direzione provinciale di Avellino.

La domanda dovrà contenere:

  • i dati anagrafici dell’interessato;
  • l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, che ha concesso il collocamento fuori ruolo e la data dalla quale ha inizio il relativo periodo;
  • la Cassa della Gestione pubblica presso la quale affluivano i contributi prima del collocamento fuori ruolo e nella quale, attraverso l’esercizio di tale facoltà, si chiede di versare la contribuzione mensile;
  • la percentuale dell’aliquota contributiva scelta che, dal 1° luglio 2024, non può superare il 24,2% dello stipendio mensile.

L’ INPS precisa, inoltre, l’interessato dovrà comunicare, al citato Polo specialistico, l’ammontare dell’imponibile dello stipendio percepito presso l’istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.  

Fonte: INPS