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INPS - Circ. n. 91 del 10.11.2023 : Lavoro sportivo - regime contributivo nell' apprendistato professionalizzante di II° liv.


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Dopo la circ. n. 88 del 31.10.2023, con la quale sono state fornite le istruzioni per la corretta gestione degli obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici a seguito dell’entrata in vigore della riforma dello sport, l’ Istituto torna a trattare di lavoro sportivo con la circ. n. 91 del 10.11.2023

Questa volta il focus è sugli obblighi informativi e contributivi che derivano dalle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante ( II° liv. ), finalizzate alla formazione di sportivi professionisti. Rinviata invece ad una circolare di prossima emanazione l’illustrazione delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 36/2021 riguardanti l’apprendistato per la qualifica e diploma professionale ( I° liv. ) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca ( III° liv. ). 

Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante nel settore sportivo, la circolare fa presente che possono essere assunti con tale forma contrattuale esclusivamente giovani di età inferiore a 23 anni. Il contratto deve avere una durata minima di sei mesi mentre la durata della formazione, come stabilita dai contratti collettivi nazionali, non può essere, comunque, superiore a tre anni.  

Obblighi contributivi a carico del datore di lavoro - Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’aliquota a carico dei datori di lavoro è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. All’aliquota deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’ASpI, nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile. In applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS). L’obbligo contributivo al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Contribuzione a carico dell'apprendista - L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. I benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. 

Fonte: INPS