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INPS - Circ. n. 86 del 10.10.2023 : Saldo e stralcio contributi – domanda di annullamento entro il 10 novembre


Con la circ. n. 86 del 10.10.2023, l’ INPS fornisce indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. Decreto Lavoro ), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il ri-conteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”. 

La circolare fa presente che coloro i quali intendono versare quanto dovuto per il ripristino della propria posizione previdenziale, devono presentare domanda entro il 10 novembre e versare, entro il 31 dicembre, l’importo calcolato e comunicato dall’INPS. 

Il decreto-legge n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018), e successivamente la Legge di Bilancio 2023, hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti rispettivamente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

Dato che  le categorie di contribuenti interessate dal provvedimento sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata. La norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.  

Pertanto, chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’INPS. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento i debiti risultavano oggetto di: 

• rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;

• procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;

• intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda. 

Fonte: INPS