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INPS – Circ. n. 125 del 11.09.2025 : Contratti di ricerca e post-doc. Nuove istruzioni.


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Con la Initiates file downloadcirc. n. 125 dell’ 11.09.2025, l’ INPS ha illustrato i profili contributivi della nuova disciplina per i contratti di ricerca e incarichi post-doc di cui alla Legge n. 240/2010.

La Legge n. 240/2010 ha introdotto dapprima il contratto a tempo determinato  per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca mentre in tempi più recenti il DL 45/ 2025, convertito dalla Legge n. 79/2025, ha inserito nella medesima legge l’ art. 22-bis contenente la previsione di un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In merito alle due fattispecie contrattuali, la circolare in commento fornisce alcune precisazioni.  

Contratti di ricerca - Hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Il trattamento economico è stabilito in sede di contrattazione collettiva in una misura compresa tra  il compenso iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Il contratto non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post doc – Hanno durata annuale con possibilità di proroga fino alla durata complessiva di tre anni. Spetta al Ministero dell’ Università e della ricerca definire il trattamento economico minimo mediante decreto in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. L’ incarico è incompatibile con assegni di ricerca e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Il riscontro dell' incompatibilità comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente della PA senza contribuzione figurativa e obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione di appartenenza. 

In entrambi i casi i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. 

Fonte: INPS