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INPS – Circ. n. 108 del 23.12.2024 : Conguaglio di fine anno, le istruzioni.


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Con la circ. n. 108 del 23.12.2024 l'INPS ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2024. Le operazioni sono finalizzate al calcolo corretto dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell’imponibile, quantificando così l’esatto prelievo contributivo sulle retribuzioni erogate ai dipendenti durante l’intero anno. 

La circolare fornisce indicazioni in merito alle operazioni che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi. Si tratta di :

  1. fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024 (articolo 1, comma 16, Legge n. 213/2023 e dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986);
  2. auto aziendali a uso promiscuo;
  3. prestiti ai dipendenti;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  6. gestione delle operazioni societarie.
  7. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D:M. 7 ottobre 1993;
  8. massimale contributivo e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995);
  9. contributo aggiuntivo IVS 1% (articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992);
  10. mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  11. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

Termini per il conguaglio - I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. 

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025. 

Fonte: INPS