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INAIL - Circ. n. 46 del 3.10.2023 : Lavoro sportivo - Denunce di iscrizione e variazione entro il 30 novembre.


Con la circ. n. 46 del 27.10.2023 , l'INAIL ha riepilogato le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati e sportivi, sia del settore professionistico sia di quello dilettantistico, a seguito della riforma del lavoro sportivo entrata in vigore il  1° luglio scorso.

Oltre ai lavoratori subordinati sportivi, sono coperti da assicurazione : i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. 

Diversamente sono da ritenersi esclusi dalla copertura assicurativa i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; gli sportivi dilettanti; i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività ; il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc.; i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera . 

La circolare precisa che per le nuove figure professionali coperte da assicurazione, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023. Entro il medesimo termine andranno presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il datore di lavoro, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. 

Per coloro i quali alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori, il versamento dei premi 2023 andrà effettuato con l’autoliquidazione 2023/2024 entro il 29 febbraio 2024.

Fonte: INAIL