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INAIL – Circ. n. 40 del 4.07.2025 : Piattaforme digitali – Profili assicurativi per i ciclofattorini


Facendo seguito alla circ. n. 9 del 18.04.2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata effettuata la ricognizione delle tipologie contrattuali applicabili all’ attività di lavoro prestata mediante piattaforme digitali dai ciclo-fattorini, l’ INAIL ha pubblicato la circ. n. 40 del 04.07.2025 fornendo precisazioni in merito ai profili assicurativi di propria competenza, disciplinati per i lavoratori autonomi dall’ art. 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015. 

Retribuzione imponibile e premi assicurativi sono determinati secondo criteri che tengono conto della natura del rapporto :

  • Lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio.
  • Collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi così determinati sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta e alle sue concrete modalità di svolgimento. Per questo sono previste differenti tariffe se le consegne sono effettuate a piedi , tramite velocipedi e veicoli a motore in alternativa ad altri mezzi di trasporto.

Fonte: INAIL