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INAIL - Circ. n. 31 del 20.05.2025 : ASD e SSD – Escluso l’obbligo assicurativo per i soci


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A seguito della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), è stato posto il dubbio se, ai sensi dell’ art. 4, c. 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965,  possa ritenersi sussistente l’obbligo assicurativo INAIL, degli per associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dei soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa. L’INAIL a fornito chiarimenti in merito con la circ. n. 31 del 20.05.2025.

Partendo dal presupposto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi è disciplinata dall’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, viene ribadito che le tutele INAIL vengono riconosciute in via esclusiva ai soli lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo richiamati dallo stesso decreto legislativo al titolo II.

Esclusi associati ASD e soci SSD istruttori sportivi - In considerazione della  specifica previsione contenuta all’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, agli associati di associazioni sportive dilettantistiche e i soci delle società sportive dilettantistiche che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965.

Ammettere la tutela ai sensi dell’articolo 4 equivarrebbe a estendere la tutela INAIL in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nella citata riforma del lavoro sportivo, non essendo previsto il rapporto associativo o sociale dal articolo 34.

Obbligo assicurativo e attività di carattere amministrativo - Anche in questo caso, in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3, del Codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, l’ INAIL non ritiene configurabile l’obbligo assicurativo dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.

La normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 36/2021 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale, infatti , sulla disposizione generale di cui all’art. 4, c. 1, n. 7 del D.P.R n. 1124/1965, impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto.

 Al riguardo, l’ INAIL richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui nel sistema assicurativo dell’ Istituto non vige il principio assoluto di copertura universalistica delle tutele; piuttosto, vigono limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle attività protette che alle persone assicurate, essendo rimessa alla volontà del legislatore la facoltà di sancire l’obbligo assicurativo nei confronti di nuove categorie di lavoratori.