L’Inail, con la circ. n. 1 del 9.01.2026, riassume la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento e fornisce, altresì, le istruzioni relativamente alla previsione dell’articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha disposto, con una norma di interpretazione autentica, che la tutela prevista dal suddetto articolo 18 si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
A decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, superando la precedente limitazione che fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento delle delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Fonte: INAIL
