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Esame congiunto DDL nn. 665 , 1597 e 1628 : le molestie sessuali sul lavoro


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In data 20 aprile 2021, si è svolta la seconda riunione delle Commissioni 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) presso il Senato per le audizioni informali di rappresentanti dei sindacati CIGL, CISL UIL, UGL e USB, di Assolavoro e di Acli, intervenuti in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dei Disegni di Legge nn. 655, 1597 e 1628 recanti le disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali, con particolare riferimento all’ambiente di lavoro. Sul punto, il Servizio Studi del Senato ha redatto la nota breve n. 268 – aprile 2021 di illustrazione sintetica del contenuto dei tre disegni di Legge in esame, in particolare: 

• Il Disegno di Legge n. 655 di iniziativa della Senatrice Fedeli e altri, stabilisce alcune misure ai fini della prevenzione e del contrasto delle molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro. Il provvedimento in esame richiede che i datori di lavoro assicurino condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire i fenomeni in oggetto

Obblighi del datore di lavoro: a carico del datore di lavoro si prevede l’obbligo - esercitato nell’ambito delle facoltà previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 - di porre in atto procedure tempestive e imparziali, relative alla contestazione e al conseguente accertamento dei fatti, per i casi in cui siano al medesimo denunciati episodi di molestie o di molestie sessuali. 

Sul datore di lavoro che abbia accertato l'avvenuta molestia o molestia sessuale grava l’obbligo di denunciare il fatto entro quarantottore dall'accertamento e si prevede, per il medesimo, la facoltà di adottare, nei confronti del responsabile di tali comportamenti, ogni provvedimento disciplinare contemplato dalla disciplina legislativa e dai CCNL. 

Si esclude che, a causa della denuncia di molestie di cui è stato vittima, la lavoratrice o il lavoratore possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

Tutele: il Disegno di Legge estende alle donne vittime di molestia sessuale subita sul luogo di lavoro il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) – ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 – nonché il diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Parimenti, la lavoratrice o il lavoratore vittime di molestie sessuali possono usufruire del lavoro agile. 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro , a decorrere dalla data della denuncia delle molestie o delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, è chiamato a vigilare sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela. Si prevede anche l'intervento delle organizzazioni sindacali, nel caso in cui siano presentate le dimissioni da parte della lavoratrice o del lavoratore. 

Il Disegno reca, infine, una modifica al Codice Penale che non prevede attualmente una fattispecie ad hoc per le molestie sessuali in ambito lavorativo. Con l’art. 610-bis viene introdotta, pertanto, la fattispecie specifica di “molestie sessuali” che prevede la reclusione da 5 a 10 anni per chiunque compia atti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

• Il Disegno di Legge n. 1597, di iniziativa delle senatrici Valente, Leone e altri, reca anche esso una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le molestie sessuali anche commesse sul luogo di lavoro, nonché una delega al Governo in materia di riordino dei Comitati di parità e pari opportunità ed un’altra delega concernente alcune misure specifiche per il contrasto degli atti di violenza o molestia sul lavoro. In particolare, si prevede la modifica al Codice Penale con l’introduzione dell’art. 609-ter che punisce con la reclusione da due a quattro anni chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona. La fattispecie si applica “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è assegnato il compito di promuovere la realizzazione di campagne di comunicazione, dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti di tutela esistenti nei casi di denuncia. 

• Il Disegno di Legge n. 16278, di iniziativa della senatrice Rizzotti e altri, reca disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo. Si prevede una modifica al Codice Penale con l’introduzione - similmente al DDL n. 1597 – del reato di molestie sessuali all’art. 609-ter. Tale disposizione punirà con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche in forma verbale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità ovvero la libertà sessuale della persona. La fattispecie si applicherebbe “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Con l’introduzione dell’art. 612-bis si puniranno, inoltre, gli atti vessatori in ambito lavorativo con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena si applicherebbe al datore di lavoro, al dirigente o al lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, reiteratamente, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. Anche tale fattispecie reca clausola di salvaguardia della perseguibilità del più grave reato. Si prevedono, infine, misure di prevenzione e informazione, impegnando le Amministrazioni dello Stato a promuovere campagne di informazione e comunicazione, che devono essere svolte con le risorse finanziarie, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Avv. Livia Sandulli, Fieldfisher