L’art. 23 del disegno di legge lavoro, approvato definitivamente e prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, detta delle nuove disposizioni in tema di contributi previdenziali dovuti all’Inps e all’Inail.
In particolare, viene previsto che tali enti, a partire dal 1° gennaio 2025, possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge (come le sanzioni civili) che non siano già stati affidati per il recupero agli agenti per la riscossione (debiti, quindi, non interessati da avvisi di addebito per quanto riguarda l’Inps).
La rateizzazione può essere articolata al massimo in sessanta rate mensili.
I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile sono da definire con proprio decreto dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti l’Inps e l’Inail.
Requisiti, criteri e modalità, anche di pagamento, della rateizzazione vengono affidati ad atti del consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
La regola generale, finora vigente non senza eccezioni, prevede che la rateizzazione può essere concessa fino a 24 mesi e che il contribuente, a certe condizioni, può chiedere al Ministero del lavoro il prolungamento della rateizzazione fino a 36 mesi.
Ai sensi dell’art. 2, c. 11 della Legge 388/2000, le condizioni che consentono la rateizzazione triennale sono da ricondursi ad eventi eccezionali come: 1. Crisi , ristrutturazione o riconversione aziendale ; 2. Procedure concorsuali ; 3. Temporanea carenza di liquidita per ritardi nei pagamenti della PA ; 4. Calamità naturali ; 5. Difficoltà economiche o sociali diffuse a livello territoriale o settoriale ; 6. Debiti contributivi trasferiti agli eredi.
Ciò premesso, la portata innovativa dell’art. 23 si coglie mettendolo a confronto con il comma 17 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, comma sul quale lo stesso art. 23 espressamente afferma: “a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre, n. 388, cessa di applicarsi all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
Il comma 17, con riferimento a specifici casi di oggettive incertezze connesse a contrastanti o diversi sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato (comma 15, lett. a, dello stesso art.116), già da tempo ha ammesso la possibilità della rateizzazione fino a 60 mesi, “… previa autorizzazione del Ministro del lavoro …, di concerto con il Ministro del tesoro …, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti”.
La nuova normativa, fermo restando quanto sarà previsto con l’emanando decreto ministeriale, sgancia la rateizzazione fino a sessanta mesi dai presupposti di cui al predetto comma 15, lett. a), introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione della dilazione.
Aspetto non secondario della rateizzazione riguarda gli interessi dovuti in relazione alla dilazione dei pagamenti (attualmente, tasso del 10,25% annuo: v. circolare Inps n. 71 dell’undici giugno 2024).
Per comprendere se e come anche su questo non secondario aspetto ci saranno innovazioni, bisognerà attendere il citato decreto ministeriale che, a quanto è dato comprendere dalla formulazione legislativa, è legittimato ad intervenire anche sull’interesse di dilazione.
a cura di WST Law & Tax