Si avvicinano le scadenze per l’adempimento annuale dell’autoliquidazione con cui il datore di lavoro calcola e versa autonomamente il premio per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Le date da fissare in calendario sono quelle del 16 e 28 febbraio entro il quale devono essere effettuati le procedure di calcolo e versamento e successive comunicazioni telematiche.
Le scadenze dell’ autoliquidazione INAIL - Entro il 16 febbraio, prima di procedere al versamento, il datore di lavoro deve effettuare un’operazione di calcolo strutturata in due fasi: da un lato determina la rata, ovvero la quota anticipata per l’anno appena iniziato, e dall'altro definisce la regolazione, che serve a conguagliare quanto effettivamente dovuto per l’anno precedente. Una volta ottenuti questi due valori, occorre sommarli algebricamente per ottenere l'importo finale del premio di autoliquidazione. Questo totale rappresenta la cifra effettiva che l'azienda deve corrispondere all'INAIL. Infine, l'ultimo passaggio operativo consiste nel versamento della somma calcolata. Il pagamento deve essere effettuato tramite i modelli F24 oppure il modello F24 EP nel caso specifico degli Enti Pubblici.
Successivamente, ed entro il 28 febbraio, il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione
amministrativa da 125 euro a 770 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la
mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
Determinazione dei premi : novità 2026 - Al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, l’ art. 1 del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole.
Il provvedimento stabilisce che sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nelle more dell’applicazione del decreto con cui definire le modalità di attuazione del nuovo bonus e con l’obiettivo di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, l’INAIL ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole.
Con la circolare n. 3 del 20.01.2026 l’INAIL ha fornito indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026. Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo del Dl 159/2025, nell’ipotesi di diversa riformulazione dello stesso rispetto alla proposta dell’Inail adottata con la delibera 146/2025 o laddove il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo modalità ancora da stabilire.
Fonte : INAIL
