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INPS - Mess. n. 2844 del 13.08.2024 : Certificazione parità di genere - Differiti i termini per le istanze di esonero contributivo


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L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 

A causa di numerosi errori riscontrati  nella compilazione della retribuzione media mensile, l’ INPS, con il mess. n. 2844 del 13.08.2024, ha comunicato ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023, e abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, la possibilità di rettificare i dati sottostimati  previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, riferita alla media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti nel periodo di validità della certificazione.

Il messaggio riporta al proprio interno l’esempio del datore di lavoro con una forza aziendale pari a 100 lavoratori per il quale la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

La suddetta rinuncia, nonché il successivo invio di una nuova richiesta, devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa sarà accolta, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge,  per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, in misura non superiore all’1% dal versamento dei contributi previdenziali a carico della parte datoriale, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

In merito a tale ultimo punto, l’I.N.P.S. chiarisce che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi di più domande associate allo stesso C.F. , l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo.  

Infine, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero contributivo nel 2022 e che siano in possesso di un certificato di parità di genere, non devono ripresentare una nuova domanda. A seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, In quanto l’I.N.P.S. procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Fonte: INPS