La Legge di bilancio 2025 ha confermato anche per il 2025 la Decontribuzione SUD sebbene con un importante restyling. Con l’obbiettivo invariato di promuovere l’occupazione a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud Italia, la manovra ha introdotto due distinte agevolazioni, una per le grandi aziende ( sottoposta ad autorizzazione UE e incremento occupazionale netto ) l’ altra per le micro e piccole medie imprese.
Per quest’ ultime, ai sensi dell’ art. 1, comma da 406 a 412 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, applicabile ai contratti in essere nell’anno precedente, purché a tempo indeterminato e a condizione che la sede di lavoro sia collocata nelle Regioni Abruzzo , Molise , Campania , Basilicata , Sicilia , Puglia , Calabria e Sardegna ( L’ INPS ha illustralo la disciplina della nuova decontribuzione con la circ. n. 32 del 30.01.2025 ).
Con il recente mess. n. 2398 del 30.07.2025, l’ INPS si è soffermata sulla qualifica di piccola e media impresa ai sensi dell’ allegato I al Reg. ( UE ) 2014/651. Nel messaggio viene ricordato che la definizione fornita agli articoli 1 e 2 del Regolamento prende in considerazione tre requisiti per qualificare l’impresa :
- il calcolo del numero dei dipendenti effettivi ( meno di 250 occupati ) ;
- il fatturato annuo ( non superiore a 50 milioni di euro );
- il totale di bilancio annuo ( non superiore a 43 milioni di euro, in alternativa al fatturato ).
A tal fine, è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro mese per mese e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia contributiva con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” al superamento della soglia.
Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dall’ utente che ritiene di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura.
In tale caso, l'Istituto precisa che è onere dell’ utente fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.