Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, la legge di bilancio 2017 (l’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha riconosciuto, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, l’esonero dal versamento del 100 % dell’accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Decorsi i primi trentasei mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66 per cento e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50 per cento.
L'esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero.
La circolare n. 85 del 11 maggio 2017 fornisce particolari istruzioni precisando che l'esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»